A chi compete irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tutela delle acque?

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Le sanzioni amministrative in materia di tutela delle acque

La disciplina sanzionatoria amministrativa, in materia idrica, è tutta contenuta nell’articolo 133 del d.lgs. n. 152/2006 (cd. “Testo Unico dell’Ambiente”), che vale la pena richiamare integralmente:

«1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3, nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, o dell’articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro.

  1. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro.
  2. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all’articolo 29-quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell’articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
  3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l’immersione in mare dei materiali indicati all’articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l’attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all’emanazione della disciplina regionale di cui all’articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all’articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da600 euro a 6.000 euro.
  5. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall’articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro chiunque:
  7. nell’effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell’impianto di cui all’articolo 114, comma 2;
  8. effettui le medesime operazioni prima dell’approvazione del progetto di gestione.
  9. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l’obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all’articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.
  10. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro».

L’autorità competenza ad irrogare la sanzione amministrativa in materia idrica secondo il Testo Unico dell’Ambiente

In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità (articolo 135, comma 1, d.lgs. n. 152/2006).

Regione che vai … Autorità competente che trovi

«Le regioni possono legittimamente delegare alle province l’attività sanzionatoria, che si estrinseca nell’adozione dell’ordinanza d’ingiunzione ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 689/1981».

Tale importante principio di diritto è stato recentemente enunciato dalla Corte di Cassazione, Civile, Sez. 2, 25 gennaio 2023, n. 2276.

La controversia approdata all’esame dei giudici ermellini origina da un’opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione del 2015,per effetto della quale, richiamato il verbale di accertamento del superamento dei limiti tabellari ex Allegato 5, Parte III, d.lgs.n. 152/2006, nello scarico di acque reflue urbane dall’impianto di depurazione di Valpolcevera, la Città Metropolitana di Genova imponeva una sanzione amministrativa di 3.010,00 euro, per violazione degli articoli 101, comma 1, e 133, comma 1,del d.lgs. 152/2006.

L’opposizione veniva rigettata in primo grado, con pronuncia confermata anche in appello.

Per avere la Corte di appello qualificato come legittima la delega del potere sanzionatorio, da parte della Regione Liguria alla Città Metropolitana di Genova, è stato, quindi, proposto ricorso in Cassazione, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 135 del d.lgs. 152/2006.

La doglianza, nonostante il disposto dell’articolo 135 del d.lgs. n. 152/2006 attribuisca in via esclusiva alle Regioni la competenza all’irrogazione delle relative sanzioni, è stata, infine, ritenuta infondata dalla Suprema Corte, atteso che la sanzione era stata emessa dalla Città Metropolitana sulla base di una delega legittimamente attribuita dalla legge regionale.

La sentenza in commento, nell’affermazione del medesimo principio, ha richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 26 marzo 2015, n. 6059 che, semprenella vigenza del T.U. Ambiente, in una controversia in cui si discuteva della giurisdizione dell’A.G. in tema di sanzione comminata dalla Provincia di Bergamo ad un Comune in materia di scarichi idrici, aveva stabilito:

«Per disposizione del d.lgs. n. 152/2006, articolo 135, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, articoli 18 e ss. la regione. Ma, come evidenziato al paragrafo 1.1, la Regione Lombardia, con la L. n. 26 del 2003, articolo 43, comma 1, lett. b), ha attribuito alle province l’attività sanzionatoria».

Al riguardo, le Sezioni Unite prendevano atto di tale attribuzione, senza ravvisare in ciò alcun profilo di illegittimità.

Alla luce degli arresti giurisprudenziali citati, la conclusione alla quale si deve, pertanto, pervenire è che alle regioni competa la possibilità di delega delle competenze che la legge statale assegna loro, e che sia, inoltre, ininfluente che l’articolo 135 del d.lgs. n. 152/2006 presenti o meno l’inciso, che vi era nel previgente d.lgs. n. 152/1999, articolo 56, in relazione alle diverse norme sulle competenze dettate dalle Regioni e dalle Province Autonome.

La vigente normativa in Regione Liguria concernente la disciplina sanzionatoria in materia di tutela delle acque

Solo per opportuna informazione, utile anche al fine di prevenire errori nelle procedure di accertamento delle violazioni amministrative, si deve rilevare che la Legge regionale ligure 6 giugno 2017, n. 12 (successiva all’anno di adozione dell’ordinanza-ingiunzione dalla quale è scaturita la controversia), al termine di un complesso ed elaborato processo di abrogazione di norme relative alla materia idrica (comprese quelle che,in ossequio alla regola “tempus regit actum”, hanno fatto da fondamento alla pur recente sentenza della Corte di Cassazione, Civile, Sez. 2, 25 gennaio 2023, n. 2276), all’articolo 24, statuisce:

«La Regione provvede all’irrogazione, ai sensi dell’articolo 135 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, delle sanzioni amministrative pecuniarie».

Tale aggiornamento normativo, naturalmente, non   il principio di diritto, secondo il quale ogni regione possa individuare in altro distinto ente l’autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria in materia idrica.

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