Validità delle graduatorie di concorso- TAR CAMPANIA Sentenza 1492/2024

0
273

IL TAR   Campania chiamato a decidere su un ricorso presentato  per il mancato utilizzo di una graduatoria è tornato sulla durata e la validità  delle graduatorie dei concorsi pubblici ed il suo utilizzo da parte di altri Enti.

A norma dell’art. 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 “le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate

L’utilizzo della graduatoria, quindi ha due requisiti  fondamentali: il primo è l’accordo tra le amministrazioni, il secondo la  validità della graduatoria secondo la normativa vigente, ne consegue che la  mancata disponibilità a cedere la graduatoria, a prescindere dalla sua validità, costituisce fattore assolutamente ostativo al suo utilizzo da parte di un’altra amministrazione

Circa la Scadenza della validità della graduatoria il TAR CAMPANIA CON SENTENZA N. 1792/024 contrariamente  a quanto sostenuto da parte ricorrente    ritine di  doversi applicabile  la  scadenza biennale delle graduatorie e non  cosi come previsto dall’ art. 91, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali),  il termine triennale per l’utilizzo delle graduatorie di concorso.

La Corte dei conti della Sardegna,   nella deliberazione n. 85/2020 aveva optato per la specialità della norma a favore delle autonomie territoriali e quindi sancendone la validità ancora triennale, mentre il Tribunale Amministrativo campano  ritiene non  condivisibile tale parere e fa suo quanto  richiamato nella   Deliberazione 16/2023/PAR, della  Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania  che    pur non entrando nel merito di quanto richiesto, per incompetenza ritiene   che l’ orientamento della Corte dei Conti Sardegna  non appare condivisibile, in quanto non tiene conto della disposizione dettata dall’art. 88 del TUEL (recante “Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali”), a mente del quale “all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (…) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico”.

Tale norma è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del Tuel, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d. lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali.  cosi come  stabilito dalla  novella dell’art. 35, comma 5-ter, del D. Lgs. N. 165/2001 ad opera dell’art. 1, comma 149, della L. n. 160/2020,”.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui