Quesito: Locazioni brevi e obbligo di attribuzione del codice identificativo

0
555

Comandante buonasera, in questi giorni ho sentito discutere a alcuni colleghi sulle locazioni brevi e sull’obbligo di un codice identificativo.

Poiché vi erano idee contraddittorie su questa materia, gradiremmo avere qualche precisazione sia sulle cosiddette “locazioni brevi” e sia sull’attribuzione del codice identificativo.

La ringraziamo per la risposta che ci vorrà dare.

Comando di P. M. di C. (NA)

Risposta: Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. in legge 21.6.17, n. 96,  all’art. 4 ha fornito una prima definizione di locazione breve precisando che:“si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali …”.

La Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 3 del 16.10,23 (sul Burc 75 del 23.10.23) ha pubblicato il modello di comunicazione della attività di locazione breve;

il comma 5 bis ha stabilito che “La locazione breve, da chiunque esercitata, si intende svolta in forma imprenditoriale in caso di destinazione all’attività di più di quattro unità immobiliari”;

il comma 5 ter ha disposto che i Comuni istituiscono apposito registro per la banca dati delle attività di locazione breve;

il comma 5 quater ha previsto che i soggetti che intendono esercitare attività di locazione breve sono tenuti a:

  1. a) comunicare al Comune, prima dell’inizio dell’attività di locazione, i dati catastali, l’indirizzo, il numero di camere o unità abitative e i posti letto dell’alloggio, i dati personali, il codice fiscale, il numero di telefono e indirizzo mail/pec di colui che esercita l’attività;
  2. b) trasmettere al Comune, prima dell’inizio dell’attività, una dichiarazione sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell’alloggio che il Comune può sottoporre a verifica;
  3. c) denunciare la presenza di ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza;
  4. d) comunicare al Comune i periodi di locazione effettuata ai fini dell’eventuale applicazione dell’imposta di soggiorno comunale;

Infine, il comma 5 quinquies ha stabilito che la mancata comunicazione ai Comuni dei dati relativi all’attività di locazione breve, come prevista al comma 5 quater, comporta la sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune, da € 500 a € 2.000, con pmr di € 6.667,00.

Passando al cosiddetto codice identificativo, si precisa che il D. L. 18 ottobre 2023, n. 145 con l’art. 13-ter, al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e per contrastare forme abusive e irregolari di ospitalità,  aveva stabilito che il Ministero del Turismo doveva assegnare, con procedura automatizzata, un Codice Identificativo Nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi come definite dall’articolo 4 del predetto D. L. 24 aprile 2017, n. 50, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere come definite dalle rispettive normative regionali.

Con una prima nota del 9 gennaio di quest’anno il Ministero del Turismo, in ordine alla attribuzione del CIN aveva comunicato che la procedura telematica per tale assegnazione non era ancora operativa e, quindi, non ancora in vigore.

Con successiva nota del 19 aprile veniva riferito che la procedura telematica per l’assegnazione del CIN non era ancora entrata in esercizio e che, nelle more della definitiva realizzazione, i titolari delle unità immobiliari per finalità turistiche, delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e di immobili in locazione breve erano tenuti a rispettare le norme regionali in vigore, utilizzano il codice regionale o provinciale se previsto.

Nel caso di nuove strutture o nuove attività di locazione, i titolari erano tenuti a richiedere l’assegnazione del codice agli enti di appartenenza, territorialmente competenti.

In Campania, la legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 già aveva stabilito che le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere erano obbligate a dotarsi del Codice Unico Identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR), per consentire l’individuazione della tipologia di struttura ricettiva e l’eventuale classificazione.

Il CUSR doveva essere adottato dalle strutture ricettive turistiche esistenti e di nuova apertura ubicate in Campania, in tutte le attività di commercializzazione, comunicazione e promozione, e per ricevere eventuali contributi regionali.

I Comuni sono competenti per rilascio del Codice Unico ed esercitano anche i poteri sanzionatori per i soggetti che eludono l’obbligo di utilizzo del CUSR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole; in tal caso sono soggetti alla sanzione pecuniaria, da € 500 ad € 1.000 per ogni attività promossa, commercializzata o comunicata.

Successivamente, la legge regionale 11/23, di cui abbiamo già detto in merito alle locazioni brevi, con l’art. 5 ha modificato la predetta legge regionale 16/19, prevedendo all’art. 13 che il CUSR doveva essere attribuito anche alle locazioni brevi.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui