Nei casi in cui non è ammesso il PMR il prefetto deve emanare l’ordinanza ingiunzione entro il termine massimo di 120 giorni.

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Nei casi in cui non è ammesso il PMR il prefetto deve emanare l’ordinanza ingiunzione entro il termine massimo di 120 giorni.

Nel luglio del 2018 un automobilista propose ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Imola, avverso ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa di circa Euro 2.012 per aver guidato il suo veicolo durante il periodo di sospensione della patente. L’opposizione venne stata rigettata sia in primo che in secondo grado. Il prevenuto ricorre in cassazione facendo valere la tardività dell’emissione e della notificazione dell’ordinanza (l’infrazione è del 1/12/2017, l’ordinanza ingiunzione è stata emessa il 13/6/2018). Si argomenta che l’ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada (c.d.s.) della quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta è da emanare entro il termine di 120 giorni ex art. 204 co. 1 c.d.s., applicato analogicamente.

La corte di cassazione, sezione II reputa il ricorso è fondato. La Sentenza del 23-07-2024, n. 20376, risolve un antico problema, nell’unico senso possibile, anche alla luce di quanto ha affermato recentemente la corte costituzionale in tema di termine del procedimento sanzionatorio. Nei casi in cui è escluso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, l’orientamento finora maggioritario ritiene che: (a) la mancata impugnazione del verbale di contestazione non determina la formazione del titolo esecutivo; (b) è impugnabile solo l’ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale ex artt. 18 e 22 L. n. 689 del 1981, la quale non prevede un termine per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, ma solo un termine di prescrizione di cinque anni (decorrente dal giorno della violazione) del diritto dell’amministrazione alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione (cfr., tra le altre, Cass. n. 13676/2019).

Tale orientamento è da superare nel senso auspicato dal ricorrente e dal P.M., poiché esso non tiene nel debito conto di Corte cost. n. 380/2008. Tale pronuncia ha suggerito per questa ipotesi, come soluzione adeguatrice conforme a Costituzione, l’applicazione analogica del termine perentorio di 120 giorni ex art. 204 c.d.s., per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione.

Sotto il profilo strutturale, il mutamento di indirizzo è sostenuto dall’accento (già posto da Corte cost. 380/2008) sul carattere speciale della disciplina applicata così analogicamente, rispetto a quella ex art. L. n. 689/981. Sotto il profilo funzionale, si impone la salvaguardia della certezza nel trattamento delle situazioni giuridiche, nonché, più specificamente, delle condizioni fattuali di esercizio delle facoltà difensive del sanzionato, che sarebbero irragionevolmente indebolite (ad es., per dispersione di mezzi di prova disponibili) ove si consentisse alla pubblica amministrazione di perfezionare il procedimento sanzionatorio a distanza di anni dalla infrazione.

È accolto il ricorso, è cassato il provvedimento impugnato e, con decisione nel merito, è annullata l’ordinanza ingiunzione per essere il Prefetto decaduto dall’azione intimata.

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