La rimozione dei rifiuti eseguita d’ufficio dal Comune senza la preventiva adozione dell’ordinanza di sindacale di ripristino

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1. Riferimenti normativi

L’articolo 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, stabilisce: «Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate».

Se manca la preventiva adozione dell’ordinanza sindacale di rimozione, di avvio al recupero o allo smaltimento di rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, è inesigibile la pretesa creditoria del Comune, originata da una rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi, fatta eseguire a proprie spese.

Questo il principio di diritto, senza precedenti, che è stato formulato dal TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, 19 aprile 2022, n. 370.

2. Il caso esaminato dal TAR Lombardia, BS, 19 aprile 2022, n. 370

Il Comune di Mantova, mediante la propria concessionaria di riscossione delle entrate, intimava all’Agenzia Interregionale per il Fiume PO – AIPO, il pagamento di un importo, a titolo di “Servizi ambientali. Rimozione d’ufficio rifiuti in aree di proprietà demaniale opere idrauliche in gestione e custodia AIPO – Anno 2017” e accessori.

Il provvedimento afferiva alla rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi lungo le sponde del canale Diversivo del Mincio, in aree demaniali, sulle quali l’Agenzia esercita i propri compiti istituzionali. eseguita d’ufficio dal Comune.

AIPO impugnava l’ingiunzione di pagamento avanti al Tribunale ordinario di Mantova, il quale declinava la giurisdizione a favore del Giudice amministrativo.

La parte ricorrente, a sostegno della domanda proposta, deduceva in particolare, la nullità dell’atto presupposto, perché non era stata formalmente adottata alcuna ordinanza di rimozione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 192 d.lgs. n. 152/2006, e la fase procedimentale era stata del tutto omessa.

L’ingiunzione di pagamento emessa dalla concessionaria non era stata preceduta da un provvedimento del Comune, che avesse determinato l’insorgere in capo all’odierna ricorrente del debito di cui era stato intimato il pagamento.

Parimenti, incontestato che AIPO non fosse l’autore dell’illecito abbandono dei rifiuti, lungo le sponde del canale Diversivo del Mincio.

Il Comune opponeva che, ancorché non vi fosse stato un provvedimento espresso, vi era stato, però, uno scambio epistolare – documentato in atti – che aveva consentito ad AIPO di avere contezza della pretesa dell’Amministrazione comunale e di esporre le proprie ragioni.

Il TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, 19 aprile 2022, n. 370, ha ritenuto fondate le doglianze di AIPO, perché, nel caso in esame, è mancata una istruttoria volta a individuare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti e a verificare la posizione di AIPO rispetto ai terreni demaniali in cui sono stati rinvenuti i rifiuti medesimi. È mancata l’esposizione delle ragioni per le quali il Comune ha ritenuto che AIPO dovesse farsi carico della rimozione dei rifiuti, rinvenuti lungo le rive del canale Diversivo del Mincio.

Invero, non era stato adottato alcun provvedimento, espresso o implicito, che decretasse la responsabilità solidale di AIPO per l’illecito abbandono di rifiuti.

Di qui il seguente principio: «L’ingiunzione di pagamento presuppone che a monte vi sia un atto che accerti la sussistenza dei presupposti per il pagamento della somma intimata da parte del destinatario della stessa, ordinando di provvedervi: nel caso di specie tale atto è l’ordinanza ex articolo 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 e l’atto di esecuzione in danno a fronte dell’inerzia dell’obbligato alla rimozione dei rifiuti».

Senza l’ordinanza adottata dal Sindaco, ai sensi dell’articolo 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, a fronte dalla rimozione dei rifiuti effettuata a proprie spese dal Comune, la richiesta di pagamento contenuta nell’ingiunzione della concessionaria di riscossione delle entrate, è stata dunque ritenuta dal Giudice amministrativo lombardo, priva di titolo e di causa giustificativa.

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