L’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE NORMATIVA, REQUISITI E SANZIONI

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L’attività che oggi giuridicamente viene definita acconciatore, prima della L. 174/2005 era divisa in più categorie: barbiere, parrucchiere e mestieri affini.

Con l’ingresso dell’Italia nell’Unione Europea, la normativa che regolava queste tre categorie è stata modificata dalla L.174/2005 che è andata ad uniformarsi al livello europeo.

Con questo testo legislativo infatti, si parla di un’unica figura professionale l’acconciatore.

L’articolo 2 della suddetta legge ci definisce tale figura professionale definendola:

“L’attivita’ professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonche’ il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.”

L’articolo 3 introduce un’ulteriore novità, l’abilitazione professionale, infatti per poter svolgere l’attività di acconciatore si deve conseguire una qualifica che può essere ottenuta in due modi differenti:

  • Un corso teorico-pratico della durata di due anni con esame finale
  • Un periodo di inserimento di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di 5 anni, seguito da un corso di formazione teorica.

Il comma 5 dell’articolo 3 della legge 174/05, inoltre, stabilisce che per ogni  sede dell’impresa dove viene esercitata l’attivita’ di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio  partecipante  al  lavoro,  di un familiare coadiuvante o di un dipendente  dell’impresa,  almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale. Infine tale attività può essere svolta anche dagli extracomunitari purché siano rispettate le direttive legislative.

In base alle disposizioni dettate all’articolo 4 della nuova normativa alle Regioni è demandato il compito di disciplinare l’attività professionale di acconciatore, in conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami di cui all’articolo 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all’articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.

Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ha introdotto ulteriori innovazioni al settore degli acconciatori in particolare l’articolo 10 c2 ha stabilito che l’esercizio di tali attività è  soggetta alla sola SCIA , resa ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare al Comune territorialmente competente, senza essere subordinata:

  1. a) al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività;
  2. b) al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale.

È in ogni caso fatto salvo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico sanitari.

Nella SCIA presenta all’ufficio SUAP del comune ove si intende esercitare la professione dovrà essere dichiarato:

  1. a) di essere in possesso della prescritta qualificazione professionale

(rilasciata dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato o dal Comune),

  1. b) di svolgere l’attività in locali che rispettano sia i requisiti urbanistici che i

requisiti igienico-sanitari.

Pertanto, l’esercizio dell’attività di acconciatore non potrà più essere legato come in passato:

  1. a) né al possesso dell’autorizzazione,
  2. b) né ad alcun vincolo di distanza minima o di parametri numerici,
  3. c) né all’obbligo di chiusura infrasettimanale.

La professione di acconciatore, oltre ad essere esercitata in un apposito locale, potrà essere svolta:

  1. a) presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali ed i servizi sanitari siano funzionalmente disgiunti da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un’idonea sala di attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, nel rispetto delle leggi e regolamenti regionali.;
  2. b) presso una sede designata dal cliente ma solo occasionalmente, a domicilio del cliente da parte di imprese già autorizzate in sede fissa, esclusivamente nei confronti di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, ovvero per particolari e straordinarie occasioni;
  3. c) presso i luoghi di cura o di riabilitazione, presso i luoghi di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Presso i locali degli acconciatori possono essere venduti alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati senza la presentazione  di  SCIA per esercizio di vicinato. Qualora però vi sia una vetrina di esposizione visibile dall’esterno in cui sono esposti i prodotti per la vendita va presentata anche la SCIA per esercizio di vicinato.

SANZIONI

Secondo quanto stabilito dall’articolo 5 della legge in commento, nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla nuova legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250,00 e non superiori a 5.000,00 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Pmr 500,00 € ( doppio del minimo), con contestuale chiusura dell’attività illegittima. L’autorità amministrativa competente è il comune.

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