CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 – NECESSARIA LA PREVIA VERIFICA DELLA PRESENZA PROFESSIONALITA’ INTERNE

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Il Consiglio di Stato, Sez. V, investito da un interposto appello, con sentenza del 9 settembre 2024, n. 7497, ha statuito che “la procedura finalizzata alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del t.u.e.l., non può derogare dal rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale fornisce due fondamentali e correlate indicazioni : a) l’incarico può essere conferito a soggetti esterni a condizione che la professionalità ricercata sia “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”; occorre quindi preliminarmente dimostrare l’assenza totale nei ruoli dell’amministrazione di persone aventi la professionalità necessaria; b) gli “incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione”, la quale è funzionale alla verifica della particolare e comprovata qualificazione professionale, richiesta ai funzionari da sottoporre a selezione, e della insussistenza di professionalità equivalenti all’interno dell’ente, anche ai fini del controllo della Corte dei conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi.

Ciò comporta che la ricerca della presenza delle professionalità tra i dipendenti della medesima P.A.  doveva precedere la pubblicazione dell’avviso e che la ricerca all’esterno doveva seguire l’accertamento del possesso dei requisiti in capo ai soggetti appartenenti ai ruoli dell’amministrazione, e quindi anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico del personale dirigenziale (come inequivocabilmente si desume Consiglio di Stato sez V 7497 del 2024dall’utilizzo, da parte del predetto art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, della locuzione plurale “ruoli”).

Il Consiglio di Stato ha anche condiviso l’assunto della sentenza appellata,  secondo cui la possibilità di attingere da professionalità interne anche dopo la pubblicazione dell’avviso comporterebbe «che la verifica dell’esistenza di professionalità interne sarebbe posticipata alla ricerca di professionalità esterne e che i dirigenti di Roma Capitale si troverebbero a competere per posizioni per le quali hanno i requisiti con soggetti esterni. […]Un simile modus procedendi appare contraddittorio anche rispetto ai principi di economicità, efficacia ed efficienza a cui deve essere informata l’attività della P.A., atteso che la valutazione dei candidati da parte della Commissione potrebbe essere del tutto inutile e verrebbe posta nel nulla […], a fronte dell’esistenza di soggetti interni al proprio ruolo in possesso dei requisiti per ricoprire le posizioni oggetto degli avvisi, con dispendio ingiustificato di risorse umane e finanziarie».

 

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