AGENZIA D’AFFARI: DEFINIZIONE, NORMATIVA, REQUISITI E SANZIONI

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Le agenzie d’affari, sono disciplinate dell’art. 115 TULPS, ricadono in questa definizione tutte le imprese che, effettuano professionalmente attività di intermediazione e trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, dietro compenso.

Pertanto, gli elementi che caratterizzano le agenzie d’affari sono:

  • l’esercizio organizzato ed abituale (non occasionale) dell’attività a titolo professionale;
  • la prestazione dell’opera a chiunque ne faccia richiesta;
  • l’attività di intermediazione (devono essere coinvolti tre soggetti: un soggetto che ha un bene o servizio, un soggetto che necessita di quel bene o servizio ed un terzo soggetto che mette in relazione i primi due);
  • il fine di lucro.

Le agenzie di affari possono essere distinte in tre tipi:

  • Attività di agenzia per le quali deve essere fatta una Comunicazione al Comune, come quelle di compravendita di autoveicoli o motoveicoli nuovi o usati, di compravendita di oggetti usati, di recupero documenti, di disbrigo pratiche, di pubblicità, di organizzazione eventi e spettacoli, di spedizioni e trasporti, ecc.
  • Attività di agenzia per le quali si deve ottenere licenza del Questore (recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi) o deve essere fatta una comunicazione di inizio attività alla Questura (agenzie di pubblici incanti, matrimoniali, di pubbliche relazioni).
  • Attività di agenzia per le quali esiste una specifica regolamentazione a cui fare riferimento, come agenzia di attività funebre, di affari in mediazione, di rappresentanza di commercio, di assicurazioni, di viaggi, in campo finanziario, di stampa, di scommesse, ecc.

Le agenzie d’affari di competenza del Comune possono occuparsi di :

  • disbrigo pratiche amministrative per conto terzi per il rilascio di documenti o certificazioni;
  • disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative;
  • intermediazione nella vendita di beni nuovi/usati per conto terzi;
  • compravendita con procura di veicoli usati;
  • solo esposizione senza vendita di beni nuovi/usati per conto terzi;
  • intermediazione nell’acquisizione di spazi pubblicitari per conto terzi;
  • agenzie di spedizioni per conto terzi;
  • intermediazione nel settore delle spedizioni e dei trasporti senza utilizzo di mezzi e autoveicoli propri;
  • intermediazione nella prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni;
  • intermediazione nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie;
  • ricerca e individuazione per conto terzi di aziende di vigilanza privata per lo svolgimento di servizi nel campo della vigilanza privata;
  • organizzazione di mostre, fiere campionarie, esposizioni di prodotti, mercati, vendite televisive, congressi, riunioni, feste;
  • abbonamenti a giornali e riviste;
  • informazioni commerciali;
  • allestimento ed organizzazione di spettacoli ed eventi.

NORMATIVA

La normativa di riferimento per le agenzie di affari e commissioni la ritroviamo nei seguenti articoli e testi normativi: articoli 115 e 120 del RD 773/31 e ss.mm.ii.; 204 e 223 del RD 635/40 e ss.mm.ii.; 159 e 163 del Dlgs112/98 e ss.mm.ii. e nella sezione 14 voce 105 della tabella A allegata al d. Lgs 222/2016.

REQUISITI

Per poter aprire un’agenzia di affari bisogna presentare la SCIA al comune presso cui si intende operare, sarà poi il SUAP competente a trasmettere l’istanza alle autorità competenti in materia, l’interessato nella comunicazione deve dichiarare il possesso:

  • Requisiti soggettivi:

possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. 773/1931;

assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

È ammessa la possibilità di nominare uno o più rappresentanti. In caso di più esercizi ubicati in sedi diverse ed intestati al medesimo soggetto, è necessaria la nomina di un Rappresentante di Pubblica Sicurezza

  • Requisiti oggettivi:

Occorre la disponibilità dei locali dove viene svolta l’attività o di un dominio internet nel caso l’attività sia svolta on-line (anche nel caso che l’attività sia svolta avvalendosi di un sito internet proprio è necessario indicare sulla comunicazione, la sede legale dell’impresa/società).

Conformità dei locali: l’attività può essere svolta anche avvalendosi di locali posti all’interno di un’abitazione. In questi casi si dovrà provvedere ad una separazione effettiva tra l’abitazione ed i locali della stessa unità immobiliare dedicati all’esercizio dell’attività. Il richiedente è disposto a sottoporsi alle prescrizioni dell’articolo 16 del citato R.D. 773/1931 in base al quale “gli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggetti ad autorizzazioni di Polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità”.

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto dell’istanza e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana, polizia amministrativa, ecc.

Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

  • Libro Giornale degli Affari e Tariffario

Ai sensi dell’art. 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), “Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell’agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi (…)”.

Ai sensi dell’art. art. 204 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 “La domanda di licenza per aprire od esercitare un’agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell’art. 115 della Legge, deve contenere l’indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell’esercizio e dell’insegna, o l’indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi”.

Il libro giornale degli affari può essere tenuto e conservato per un periodo non inferiore a 5 anni secondo due modalità:

  1. a) in formato cartaceo;
  2. b) in formato informatico.

Il Registro giornale degli affari, deve essere tenuto secondo le modalità previste dall’art. 2215 bis del c.c., mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto delegato dal medesimo, con poteri di firma e rappresentanza, all’inizio e al termine dell’utilizzo del Registro e comunque almeno una volta l’anno.

SANZIONI

Di seguito riporteremo alcune delle sanzioni più ricorrenti.

  • AGENZIA DI AFFARI SENZA COMUNICAZIONE

Norma violata: Art 115 comma 1 e art 17 bis comma 1 TULPS

Sanzione: da € 516 a € 3098 pmr pari al doppio del minimo 1032€

Autorità competente:  Prefetto del luogo ove è accertata la violazione

Sanzione accessoria: cessazione dell’attività a seguito dell’ordinanza da parte dell’autorità amministrativa competente.

  • AGENZIA DI AFFARI SENZA REGISTRO OPERAZIONI

Norma violata: Art 120 comma 1 e art 17 bis comma 3 TULPS

Sanzione: da € 154 a € 1032 pmr pari al doppio del minimo 308€

Autorità competente:  Prefetto del luogo ove è accertata la violazione

Sanzione accessoria: sospensione dell’attività per massimo 3 mesi.

  • AGENZIA DI AFFARI SENZA ESPOSIZIONE TABELLA OPERAZIONI

Norma violata: Art 120 comma 1 e art 17 bis comma 3 TULPS

Sanzione: da € 154 a € 1032 pmr pari al doppio del minimo 308€

Autorità competente:  Prefetto del luogo ove è accertata la violazione

Sanzione accessoria: sospensione dell’attività per massimo 3 mesi.

  • AGENZIA DI AFFARI OPERAZIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Norma violata: Art 120 comma 2 e art 17 bis comma 3 TULPS

Sanzione: da € 154 a € 1032 pmr pari al doppio del minimo 308€

Autorità competente:  Prefetto del luogo ove è accertata la violazione

Sanzione accessoria: sospensione dell’attività per massimo 3 mesi.

  • AGENZIA DI AFFARI RICHIESTA MERCEDI SUPERIORI

Norma violata: Art 120 comma 2 e art 17 bis comma 3 TULPS

Sanzione: da € 154 a € 1032 pmr pari al doppio del minimo 308€

Autorità competente:  Prefetto del luogo ove è accertata la violazione

Sanzione accessoria: sospensione dell’attività per massimo 3 mesi.

 

  • AGENZIA DI AFFARI CON PERSONE NON IDENTIFICATE

Norma violata: Art 120 comma 2 e art 17 bis comma 3 TULPS

Sanzione: da € 154 a € 1032 pmr pari al doppio del minimo 308€

Autorità competente:  Prefetto del luogo ove è accertata la violazione

Sanzione accessoria: sospensione dell’attività per massimo 3 mesi.

  • AGENZIA DI AFFARI TENUTA IRREGOLARE DEL REGISTRO

Norma violata: Art 219 RD 635/1940 e art 221 bis comma 2 TULPS

Sanzione: da € 154 a € 1032 pmr pari al doppio del minimo 308€

Autorità competente:  Prefetto del luogo ove è accertata la violazione

Sanzione accessoria: sospensione dell’attività per massimo 3 mesi.

  • AGENZIA DI AFFARI TENUTA OMESSA CONSERVAZIONE DEL REGISTRO

Norma violata: Art 220 RD 635/1940 e art 221 bis comma 2 TULPS

Sanzione: da € 154 a € 1032 pmr pari al doppio del minimo 308€

Autorità competente:  Prefetto del luogo ove è accertata la violazione

Sanzione accessoria: sospensione dell’attività per massimo 3 mesi.

  • AGENZIA DI AFFARI OMESSA PRESENTAZIONE DEL BOLLETTINO INFORMATIVO

Norma violata: Art 221 RD 635/1940 e art 221 bis comma 2 TULPS

Sanzione: da € 154 a € 1032 pmr pari al doppio del minimo 308€

Autorità competente:  Prefetto del luogo ove è accertata la violazione

Sanzione accessoria: sospensione dell’attività per massimo 3 mesi.

 

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