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La sezione II della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. II, Ord.,09-10-2024, n. 26315) mantiene il punto sul tema dell’omologazione dei misuratori di velocità ed estende la questione alla laguna, alla 689/1981 ed al mero “ritrarre”.

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La sezione II della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. II, Ord.,09-10-2024, n. 26315) mantiene il punto sul tema dell’omologazione dei misuratori di velocità ed estende la questione alla laguna, alla 689/1981 ed al mero “ritrarre”.

Il Giudice di Pace di Venezia, con sentenza n. 1454/2018, accoglieva l’opposizione proposta da una persona giuridica avverso un’ordinanza-ingiunzione del Comune di Venezia, per la violazione dell’art. 17, comma 1, ordinanza n. 274/2015 (sanzionata ai sensi dell’art. 7 – bis del d. lgd. N. 267/2000), rilevata con il dispositivo Argos, per il transito di una imbarcazione nel tratto tra Canale Fondamenta Nuove e Bacino San Marco nonostante il divieto imposto alle unità adibite al servizio taxi e NCC. Il Tribunale di Venezia respingeva l’appello del Comune di Venezia. Il Comune di Venezia ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello.

Se legge in ordinanza: “La sanzione si fonda (tra l’altro) sul regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, che, all’art. 67 (“Dispositivi di monitoraggio”), così recita: “1. Nell’ambito dell’intero sistema della laguna veneta devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento delle condizioni meteo marine, con particolare riferimento all’altezza della marea, al livello del moto ondoso, e alle condizioni di visibilità derivanti dalla presenza di nebbia e delle condizioni di traffico; tali dati sono destinati alla costituzione e all’aggiornamento dell’archivio dei canali, di cui all’art. 63, e al controllo dei punti di maggior congestione. 2. I dispositivi di monitoraggio del traffico e del moto ondoso sono installati dalle autorità competenti nei luoghi di ciascun canale in cui l’installazione risulti più opportuna, appositamente concordati tra le medesime in sede tecnica. 3. L’installazione, la custodia e la manutenzione di tali dispositivi spetta all’autorità competente, che vi può provvedere anche a mezzo del soggetto affidatario del sistema di controllo e gestione di cui all’articolo precedente. Ciascuna autorità è tenuta ad inviare, con periodicità e modalità concordate, i dati tratti dai dispositivi di monitoraggio all’archivio dei canali. 4. I dispositivi di monitoraggio impiegati devono essere dichiarati di “tipo omologato””. Sul punto va di nuovo richiamato il recente indirizzo sezionale, (Cass. n. 20492/2024, cit.), che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, secondo cui l’esplicito riferimento normativo all’obbligatorietà dell’omologazione è in linea con il più generale principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico: l’omologazione, infatti, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa – ha anche natura necessariamente tecnica; tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato: requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso (Cass. n. 10505/2024). Non possono supplire a tale mancanza l’immediata percezione dell’agente accertatore ovvero la documentazione fotografica prodotta, attestante la navigazione in orario non consentito, posto che l’accertamento è avvenuto a distanza e con l’utilizzo dell’indicata strumentazione (cfr. pag. 3 della sentenza). Occorre, perciò, ribadire il principio secondo cui il sistema Argos, strumento di videosorveglianza basato sull’acquisizione di immagini, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità (ad esempio, l’autovelox), deve essere sottoposto a iniziale omologazione (che è cosa diversa dalla taratura e dalla verifica periodica di funzionalità), quale procedura tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione di ogni strumento elettronico da utilizzare per l’attività accertatrice del pubblico ufficiale, procedura che costituisce un requisito imprescindibile per la legittimità dell’accertamento medesimo”.

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Onestamente, condividere una motivazione siffatta è difficilissimo. Anche a voler ammettere che la Sezione abbia ragione in tema di misurazione delle velocità su strada, qua si trattava di rilevare un fatto in sé (ovvero la mera navigazione in orario non consentito); circostanza comprovabile con una semplice foto o con una dichiarazione di un accertatore… senza che sia necessaria l’omologazione, specie per sanzioni punite -nel solco della L.689/1981- con il regolamento comunale.

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