Un cinghiale attraversa improvvisamente la carreggiata stradale: chi paga i danni causati al veicolo che transitava in quel momento?

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Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza 20 febbraio 2015 n. 3384), la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme.

Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato e sia tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale,  la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che detta la disciplina in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme relative al controllo e alla protezione di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3), affidando alle stesse i connessi, necessari poteri gestori, mentre riserva alle Province le funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (e, in precedenza, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142).

Costituisce, infatti

, principio generale del nostro ordinamento che le Regioni, laddove non vi si oppongano esigenze di carattere unitario, organizzano l’esercizio dei compiti amministrativi a livello locale attraverso i Comuni e le Province (art. 118 Cost.; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 4).
Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un’autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. 8 gennaio 2010, n. 80; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4202; Cass. 6 dicembre 2011, n. 26197; Cass. 26 febbraio 2013, n. 4806). In particolare, con la sentenza 26 febbraio 2013, n. 4806, la Suprema Corte ha analizzato un fatto avvenuto in Campania e ha precisato che  la legge regionale Campania n. 8 del 1996, (abrogata dalla legge regionale Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 42, comma 4, ma applicabile ratione temporis) stabilisce che la Regione Campania provvede, conformemente a quanto disciplinato, in via generale, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla tutela delle specie faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio regionale (art. 1) nell’interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale (art. 2, comma 1), prevedendo che siano delegate alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla stessa legge e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla Regione (art. 9), riservando in particolare alla Giunta regionale il coordinamento dei piani faunistici provinciali, nonché, in caso di inadempienza, l’esercizio di poteri sostitutivi di cui al comma 10 dell’art. 10, della già citata legge 11 febbraio 1992, n. 157 (art. 11) ed ha, altresì, affermato che costituisce corretta applicazione della regola di cui all’art. 2043 c.c. l’individuazione nella stessa Regione del soggetto correlativamente gravato dell’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi.

di Marco Massavelli

 

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