Art. 186 stato di ebrezza su base sintomatica. Manifestazioni eclatanti dello stato di ubriachezza e decisione del giudice debitamente motivata

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Lo stato di ebbrezza può essere accertato con qualsiasi mezzo, anche su base sintomatica, con l’unica conseguenza che per le ipotesi più gravi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 186  il giudice deve fornire un’adeguata motivazione in ordine agli evidenti sintomi dell’ubriachezza .

I Giudici di legittimità, sezione IV penale, con la sentenza n. 10454 dell’11 marzo 2015  ritengono immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata. Ripercorrendo l’evoluzione normativa intervenuta sul tema, afferma la S.C. che, nonostante la depenalizzazione dell’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza di cui alla lett. a) dell’art. 186 (come modificato dal decreto legge  n. 92/2008, convertito in legge n. 125/2008), lo stato di ubriachezza può essere provato con indici sintomatici, indipendentemente da accertamenti tecnici, non soltanto per la citata ipotesi meno grave, ma anche per quelle più gravi di cui alle lett. b) e c) della medesima norma.
Dovrà però essere riscontrata l’ipotesi meno grave in tutti quei casi in cui non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri in una delle altre ipotesi. Ove invece il giudice ritenga accertate manifestazioni eclatanti dello stato di ubriachezza, potrà ritenere superata una delle due soglie superiori, dovrà però in questo caso motivare adeguatamente la decisione.

IL FATTO Con sentenza resa alla pubblica udienza del 29 gennaio 2013 il Tribunale di Bolzano-sezione distaccata di Merano, condannava un conducente ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186 comma primo e secondo, lett. c) alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena. La sentenza di condanna disponeva la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, con detrazione del periodo già disposto in via amministrativa.

Avverso la sentenza l’imputato proponeva appello ma la sentenza del Tribunale veniva confermata e contro la decisione si proponeva ricorso per cassazione
Il ricorrente censurava la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) violazione di legge in relazione all’art.360 c.p.p.. Sosteneva la difesa che per l’affermazione della penale responsabilità nel caso del reato di guida in stato di ebbrezza è necessario un duplice riscontro strumentale, non essendo sufficiente la percezione sintomatica da parte dei verbalizzanti. Osservava il ricorrente che nella fattispecie di cui è processo neppure era stata posta la questione relativa ad un suo possibile rifiuto a sottoporsi alla duplice misurazione a mezzo idoneo apparecchio, mentre invece era risultata acclarata la sua impossibilità materiale a procedere a valida misurazione. Errava pertanto la Corte territoriale, che aveva invertito il principio del “favor rei” in danno dell’imputato, attribuendo al medesimo la conseguenza dell’impossibilità materiale ad effettuare un valido test alcol emico.
2) Omessa e/o insufficiente motivazione con riferimento all’ammissione delle prove dibattimentali ed alla necessità di rinnovazione del dibattimento di primo grado. Sul punto, osservava il ricorrente che l’impugnata sentenza era erronea, laddove aveva ritenuto che fosse onere dell’imputato richiedere nell’immediatezza dei fatti di essere sottoposto ad esami clinici non ripetibili, con riguardo ai quali, invece, è la stessa disposizione di cui all’art.360 c.p.p. a prescrivere l’obbligo di compiuta informativa ed iniziativa a cura dell’autorità giudiziaria procedente.

LA DECISIONE DELLA CORTE Gli Ermellini ritenevano il ricorso infondato e lo rigettavano ritenendo che la Corte territoriale aveva ritenuto correttamente provata la responsabilità del ricorrente in ordine al reato previsto dall’articolo 186, comma 2, lett. c).
Osserva la Corte che la legge n. 120 del 29 luglio 2010 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del codice della strada in relazione alla fattispecie di cui all’art. 186 lett. a), che è stata depenalizzata e punita soltanto con una sanzione amministrativa.
Tale modifica normativa non esclude però che lo stato di ubriachezza possa essere provato con indici sintomatici. Peraltro, dal momento che l’ipotesi di cui alla lettera a) dell’art.186  non costituisce più reato, è necessario che il giudice indichi con chiarezza le ragioni per cui ha ritenuto sussistente l’ipotesi criminosa di cui alla lettera b) o alla lettera c).
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha affermato condivisibilmente (cfr. Cass., sez.4, sent. n.48297 del 27.11.2008, Rv. 242392) ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza (pur dopo le modifiche apportate all’art.186 dall’art. 4, comma primo, lett. d), decreto legge  n. 92 del 2008, conv. con mod. dalla legge n. 125 del 2008), che lo stato di ebbrezza può essere accertato, non soltanto per l’ipotesi di cui alla fascia a) ma anche per quelle più gravi, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale; dovrà comunque essere ravvisata l’ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi.
Pertanto, se si ammette l’accertamento dello stato di ebbrezza su base sintomatica, dovrà ritenersi consentito l’accertamento sintomatico per tutte le ipotesi di reato oggi previste dall’articolo 186.
E ovvio che in tutti i casi in cui, pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, che la condotta dell’agente possa rientrare nelle due fasce di maggiore gravità, il giudice dovrà ravvisare l’ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano (in virtù della legge n.120 del 29 luglio 2010 l’ipotesi prevista dall’art.186 lett. a) non è più prevista dalla legge come reato).
Ma nulla vieta che, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, possa logicamente ritenere superata una delle due soglie superiori.
E ciò è appunto avvenuto nella fattispecie di cui è causa, come si può evincere dalla lettura della sentenza impugnata. Secondo i giudici della Corte di appello, infatti, deve essere ritenuta la sussistenza dell’ipotesi prevista dalla lettera c) dell’art.186, in quanto è risultato accertato che la prima prova del test alcolemico eseguito sull’odierno ricorrente aveva superato ampiamente il limite di fascia minima, essendo pari a g/1 2,34.
Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto che lo stato di ebbrezza dell’imputato era assai elevato, come è testimoniato dalle dichiarazioni dei Carabinieri che avevano rilevato la guida a scatti, il fatto che il S. aveva sbandato fuoriuscendo dalla carreggiata, la circostanza che bofonchiava, aveva copiosa saliva che gli usciva dalla bocca, aveva gli occhi arrossati e puzzava fortemente di alcol.
Concludevano quindi i giudici della Corte territoriale con adeguato e compiuto ragionamento che, in tale quadro probatorio, nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla circostanza che non fosse stato eseguito il secondo alcoltest.

 Mimmo Carola

 

 

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