Obiettare tardivamente ad una cartella esattoriale per una violazione commessa da un ciclomotore del quale la debitrice sostiene non essere nè proprietaria nè possessore del motoveicolo. E’ quanto ritiene la VI sezione civile con la sentenza n. 7829

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Corte di Cassazione Civile sez. VI 17/4/2015 n. 7829

 Una donna, si vede recapitare prima un “verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada” e poi una conseguente cartella esattoriale per quasi 250 euro. La violazione afferisce un ‘divieto di sosta’ commesso da un ciclomotore, di cui la donna asserisce non essere “mai stata proprietaria, né possessore, né conducente” del veicolo. La Corte di Cassazione sostiene che le eccezioni relative all’accertamento effettuato, compresa quella di non essere proprietario, possessore, conducente del mezzo in questione, dovevano (e potevano) essere sollevate sia in via amministrativa che, se necessario, con l’impugnazione del verbale nel termine di legge. L’ obiezione si rivela quindi tardiva.

IL FATTO Una donna impugna la sentenza del Tribunale di Salerno, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno, che, a sua volta, aveva rigettato la sua opposizione ex art. 22 Legge n.689/81 avverso una cartella esattoriale, per l’importo di € 243,90, emessa dall’esattoria a seguito della iscrizione a ruolo dell’importo maturato in forza di un verbale di contestazione di violazioni al codice della strada, regolarmente notificato. La ricorrente chiarisce che il verbale riguardava un divieto di sosta contestato per un ciclomotore, di cui non era mai stata proprietaria, né possessore, né conducente. L’opposizione era stata fondata su tale motivo, mentre non era stata contestata l’avvenuta regolare notifica del verbale in questione. Il giudice di pace rigettava il ricorso, posto che l’intervenuta regolare notifica del verbale rendeva inammissibile ed improcedibile l’opposizione ex art. 22 L.689/81 proposta oltre il termine dei sessanta giorni. Parimenti il giudice dell’appello rigettava l’impugnazione, osservando che l’appellante, che non aveva «eccepito di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento», non poteva più sollevare le questioni che avrebbe potuto dedurre con la tempestiva impugnazione del verbale.

LA DECISIONE DELLA CORTE  Il ricorso è infondato e va rigettato

. Con l’unico motivo di ricorso si deduce «art. 360 n. 3 cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge 689/81 e degli artt. 201 e 196 del codice della strada  e n. 5 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la nullità del verbale di infrazione notificato a persona diversa dal proprietario». Secondo la ricorrente, deve ritenersi nullo il verbale notificato a persona che dimostri di non essere proprietario, né possessore né conducente del veicolo nei confronti del quale è stata rilevata l’infrazione. Ciò in violazione delle norme di cui all’art. 201 e 196 del codice della strada. La nullità del verbale si riverbera sulla cartella. L’amministrazione avrebbe dovuto verificare la correttezza del suo operato. Il cittadino non deve sostenere i costi per impugnare un atto che non può essere posto a base di un’azione esecutiva, risultando sotto tale profilo anche carente di interesse. É principio ormai consolidato e condiviso da Collegio giudicante che le eccezioni relative all’accertamento effettuato, compresa quella di non essere proprietario, possessore, conducente del mezzo in questione, dovevano (e potevano) essere sollevate sia in via amministrativa che, se necessario, con l’impugnazione del verbale nel termine di legge. L’imputata non doveva, quindi, attendere la notifica della cartella, rispetto alla quale, è possibile dedurre soltanto fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come il pagamento, la prescrizione ect., salvo il caso, nemmeno dedotto in questa sede, della mancata notifica dell’atto presupposto (appunto il verbale), potendo in tal caso essere recuperata la relativa tutela. La ricorrente non ha impugnato il verbale, regolarmente notificatole, nel termine di legge. Ergo le decisioni dei giudici di merito sono, quindi, corrette.

 Mimmo Carola

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