Contribuente può chiedere a Equitalia copia della cartella entro 5 anni. Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 26 settembre 2013 n° 4821

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Il Consiglio di Stato, con l’interessante pronuncia n. 4821/2013 in tema del c.d. diritto di accesso del cittadino alla disamina degli atti amministrativi, ha stabilito che deve essere riconosciuta tale possibilità al contribuente, laddove quest’ultimo “chieda ad Equitalia di visionare la copia della cartella di pagamento […] in quanto presupposto per eventuali azioni espropriative e/o cautelari. Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n° 602/1973, l’Agente della Riscossione ha l’obbligo di conservare, per cinque anni, la copia della cartella di pagamento notificata al contribuente, e di esibirla al contribuente che ne faccia richiesta”.

I fatti del processo

Il contenzioso amministrativo traeva origine dalla domanda di annullamento del contribuente avverso il silenzio – rigetto sulla istanza di accesso ai documenti inoltrata alla società Equitalia Sud S.p.a. (già Equitalia Etr S.p.a.), al fine di ottenere copia delle cartelle di pagamento, nonché delle relative relate di notifica.

In effetti, il medesimo ricorrente lamentava la mancata notificazione dei provvedimenti impositivi in parola; tuttavia controparte eccepiva l’inesistenza del diritto di accesso, trattandosi di un procedimento tributario. A ben vedere, il contribuente – nella propria tesi difensiva – osservava che la consegna del mero c.d. estratto di ruolo, ovvero sia il report riepilogativo concernente la situazione debitoria del cittadino nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, non fosse sufficiente a considerare assolto l’obbligo di accesso in favore dell’istante, dovendosi ritenere necessaria la integrale produzione di ciascuna cartella esattoriale.

La decisione del Consiglio di Stato: diritto di tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e principio di “razionalità”

 

Ebbene, i giudici amministrativi hanno pertanto accolto le doglianze sollevate dal contribuente, valutando come fondata l’istanza di accesso avanzata, giacché, l’art. 26, comma 4, D.P.R. n° 602/1973 stabilisce chiaramente che “il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”. In particolare, la menzionata norma introduce due differenti (ma connessi tra loro) obblighi per la società concessionaria: a) la conservazione della copia dei provvedimenti esattoriali per cinque anni e b) l’esibizione degli stessi su richiesta degli interessati (cittadino o lo stesso Stato). Dunque, dal momento che la cartella impositiva “costituisce presupposto della iscrizione di ipoteca immobiliare, la richiesta di accesso, ai sensi degli artt. 22 ss., L. n° 241 del 1990, alla cartella è strumentale alla tutela dei diritti del contribuente”. In definitiva, tale atto amministrativo rappresenta – come noto – anche condizione per promuovere le procedure esecutive, per cui è di palmare evidenza che disconoscere al cittadino il diritto di ritirare copia integrale del provvedimento che lo riguarda direttamente, significherebbe “introdurre una limitazione all’esercizio di difesa in giudizio”, nonché “rendere estremamente difficoltosa la tutela giurisdizionale del contribuente che dovrebbe impegnarsi in una defatigante ricerca della copia delle cartelle”. Concludendo, la limitazione prospettata da Equitalia, secondo quanto enunciato dai giudici nel caso in parola, colliderebbe con il principio costituzionale che garantisce la tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) “e con il principio, di rango costituzionale, di razionalità”.

 Mimmo Carola

 

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