Obbligo di comunicazione dei punteggi attribuiti ai titoli. Fattispecie riferita ai concorsi pubblici.

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Cosa succede se la Commissione giudicatrice di un concorso pubblico non comunica il punteggio attribuito ai titoli allegati dal candidato ?

La procedura concorsuale è affetta da nullità o, al più, si è in presenza di una mera irregolarità non invalidante ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 ?

In realtà il Tar Lazio, quale giudice di prime cure ha annullato il concorso per titoli ed esami ad un posto di ingegnere capo in quanto il risultato della valutazione dei titoli non è stato reso noto ai candidati prima dell’effettuazione delle prove e, pertanto, la scansione procedimentale prefigurata dalla L. n. 241/90 è posta a tutela di «un’esigenza sostanziale fondamentale: quella cioè di evitare che la valutazione dei titoli, possa in itinere essere discrezionalmente modificata in seguito ai risultati delle prove orali, così da influenzare l’esito finale dell’intera procedura concorsuale”.

In sede di appello al Consiglio di Stato, il Comune resistente pur non contestando la mancata comunicazione degli esiti della valutazione dei titoli ai candidati, nega tuttavia che ciò abbia leso gli interessi del ricorrente. Ciò perchè la commissione di gara ha rigidamente predeterminato i criteri di valutazione dei titoli, autovincolando la propria discrezionalità mediante griglie di punteggi proporzionati al punteggio di laurea ed a quello conseguito in sede di abilitazione professionale, di cui ha poi fatto pedissequa applicazione. Di conseguenza, la mancata comunicazione dei punteggi attribuiti per i titoli prima delle prove degraderebbe ad irregolarità non invalidante ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

 

La decisione del Consiglio di Stato, pur confermando la decisione del Tar Lazio, osserva che l’obbligo di comunicazione deve precedere non già lo svolgimento delle prove scritte ma, in seguito alla riformulazione del citato art. 12, comma 2, d.p.r. n. 487/1994 ad opera del d.p.r. n. 693/1996, solo le prove orali.

Infatti, il fondamento dell’obbligo partecipativo in questione consiste, da un lato, nel rendere noto ai concorrenti prima dello svolgimento dell’ultima prova il punteggio provvisoriamente conseguito fino a tale momento, così da calibrare di conseguenza la preparazione per essa, e, dall’altro lato, di assicurare una rigida scansione dei diversi momenti valutativi nei quali si articola la selezione concorsuale, così da prevenire qualsiasi rischio che i punteggi di merito possano essere manipolati a scopo di indebiti favoritismi.

Trattandosi quindi di un adempimento procedimentale finalizzato alla tutela delle descritte inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua mancata osservanza non può ritenersi priva di valenza invalidante ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, per effetto della predeterminazione ex ante dei criteri di valutazione dei titoli.

Deve ancora rilevarsi che, in ragione della finalità preventiva che connota l’obbligo comunicativo in contestazione nel presente giudizio, la relativa violazione comporta di per sé l’illegittimità della procedura concorsuale, senza che possa invocarsi la sanatoria processuale di cui all’art. 21-octies l. n. 241/1990, non essendo possibile stabilire se la violazione procedimentale abbia o meno determinato una lesione in concreto degli interessi dei singoli concorrenti. Mutuando una terminologia penalistica, l’illegittimità in questione può quindi essere definita “di pericolo astratto”, analogamente a quanto si afferma per il caso di violazione della regola dell’anonimato delle prove concorsuali.

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

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