ZTL e onere probatorio. Fede pubblica dei verbali di rilevazione.

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Ritorna come un “mantra” la questione dell’onere probatorio sulle infrazioni rilevate e sulla fede privilegiata dei verbali.

La decisione del giudice di legittimità ha preso le mosse da una sentenza del Tribunale in grado di appello che ha riconosciuto la legittimità dell’operato dell’Ente in quanto l’accesso al varco era stato documentato così come la mancanza del relativo permesso, mentre la parte opponente aveva prodotto solo un rilievo fotografico privo di data certa, che impediva dì ricollegarlo alla reale situazione dei luoghi al momento dell’infrazione; che dal verbale risultava esattamente il nome e la matricola dell’operatore e, quindi, del responsabile dell’immissione dei dati nel sistema informatico, sicché era infondata la tesi della nullità del verbale per mancata indicazione del responsabile del procedimento; che, peraltro, il verbale d’accertamento ha valore di atto pubblico, che come tale fa fede fino a querela di falso riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale.

In Cassazione il ricorrente affermava che le foto prodotte a riprova dell’orario di accesso alla ZTL e, quindi, il giudice di merito non poteva escluderne il valore probatorio, tenuto conto, altresì, del fatto che l’onere di dimostrare l’infrazione amministrativa grava sulla parte opposta e non su quella opponente.

 

La decisione in commento, invece, stabilisce che, avuto riguardo all’onere di provare i fatti costitutivi dell’illecito amministrativo, l’esistenza e l’operatività, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al verbale d’accertamento, dei limiti alla circolazione stabiliti per la zona a traffico limitato (ZTL), è stata correttamente ritenuta dimostrata dal Tribunale sulla base dello stesso verbale d’accertamento, che fa piena prova fino a querela di falso di quanto ivi attestato.

L’altra questione affrontata, vale a dire la necessità di formare un originale ed una copia conforme (da notificare al trasgressore) viene parimenti rigettata in quanto si tenta di accreditare l’equivoco che nei casi in cui, come nella specie, sia stato impiegato un mezzo di rilevazione a distanza dell’infrazione al codice della strada, esista, nel senso che debba essere formato, un verbale d’accertamento cartaceo redatto e sottoscritto a mano in ufficio dal soggetto che constata l’illecito in base ai rilievi fotografici trasmessi dall’apparecchiatura installata all’ingresso della ZTL, e un responsabile e/o un operatore che immette i relativi dati nel sistema informatico per produrre il documento a stampa che è poi notificato al responsabile dell’infrazione. E che i due soggetti, accertatore e operatore responsabile dell’immissione dei dati nell’elaboratore, debbano necessariamente essere diversi.

Osserva la Corte Come che, in tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati.

Pertanto, il verbale è redatto o in forma cartacea o mediante l’impiego di sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, non potendosi dare l’ipotesi della formazione di un duplice originale, uno cartaceo destinato a rimanere agli atti dell’ufficio, l’altro digitale e destinato alla stampa e alla notifica al responsabile dell’infrazione, ma avente la medesima efficacia giuridica del primo.

In ultimo, da tali disposizioni si ricava agevolmente che nel caso di illecito stradale rilevato a distanza, tanto l’immissione e la riproduzione dei dati quanto l’emanazione del verbale sono effettuate da un medesimo soggetto che ne assume la responsabilità e che diviene a tutti gli effetti autore dell’atto d’accertamento, non essendovi spazio, né dal punto di vista logico né da quello normativo, per ipotizzare come necessaria la presenza di altri soggetti che svolgano un’ulteriore, diversa e autonoma funzione avente rilevanza esterna.

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

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