La velocità inappropriata o pericolosa: spunti di saggezza di qualche giudice di pace.

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La Polizia Locale del Comune di Vigonza (PD) contestava ad un conducente la violazione dell’art. 141 comma 3 e 8 del Codice della Strada. Nelle doglianze il ricorrente lamentava che l’accertamento dell’infrazione de quo era stato eseguito senza alcun sistema di misurazione della velocità.

Veniva, inoltre, eccepito che … il verbale di contestazione era scarsamente descrittivo e privo di una chiara e dettagliata descrizione del luogo ove era stata rilevata la violazione. Concludeva il ricorrente insistendo che il verbale oggetto d’impugnazione, proprio per questo suo carattere di genericità, era privo di quei caratteri oggettivi tali da far desumere la pericolosità della guida del trasgressore.

Secondo il Giudice di pace di Padova, la sentenza 20.03.2015 n. 381, la contestazione è avvenuta nel pieno rispetto della normativa.

Soluzione condivisibile quella che premia la valenza della “fede privilegiata” della rilevazione dell’agente accertatore ed il peso concreto del suo giudizio, rispetto ad una norma che trova la sua forza nella valenza empirica ed esperenziale dell’ “uomo” e che nulla ha a che vedere con la velocità rilevata o con i suoi metodi di rilevazione.

L’uomo/operatore di Polizia Locale, attento a come si muovono le auto in centro abitato, fa più sicurezza del miglior strumento elettronico di rilevazione della velocità.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

 

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