Sanzioni per inadempimento ordine di demolizione… sistema vigente anche nella Regione Sicilia.

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In margine alla feconda discussione in materia urbanistica ed edilizia tenutasi nella mattina del 13 giugno scorso in Capo d’Orlando, ritorno sull’argomento della critica lentezza con cui le amministrazione comunali (e le polizie locali in particolari) restano ancora pigre nel non dare corso agli accertamenti sanzionatori prescritti in tema di inottemperanza alle ordinanze di demolizione e riduzione in pristino, spiccate in ambito edilizio.

Grazie alla sensibile collaborazione del collega Angelo Mattina, ho oggi la possibilità di pubblicare, su questo sito, la circolare dell’assessorato regionale siciliano all’urbanistica n°3/2015 che si occupa dell’argomento.

In via di estrema sintesi la circolare sancisce:

a) l’applicabilità piena del commi 4 bis – 4 quater dell’articolo 31 del TUED anche alla Regione Sicilia;

b) la natura aggiuntiva e sanzionatoria delle prestazioni pecuniarie imposte con tale normativa;

c) la piena ricaduta delle sanzioni in parola nella Legge 689/1981;

d) la competenza dei comuni ad irrogare le sanzioni;

e) la precisazione della applicabilità dell’articolo 11 della 689/1981 quale criterio per la determinazione degli importi sanzionatori tra i minimi ed i massimi edittali, per il dirigente o funzionario competente alla irrogazione della sanzione;

f) il richiamo all’articolo 13 della Legge 689/1981 che rimarca l’esistenza di una struttura bifasica dell’illecito amministrativo che, a monte dell’irrogazione della sanzione, richiede sempre che ci sia la fase dell’accertamento e contestazione della violazione da parte degli addetti all’accertamento.

Si allega la circolare e si rimarca: prima di pensare a chi deve irrogare la sanzione (cosa giustissima ma diacronicamente e logicamente secondaria), pensiamo a come e quando accertare le violazioni, così mettendo in modo procedimenti sanzionatori diversamente destinati a restare fermi.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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