L’insindacabilità, nel merito, delle ordinanze di circolazione stradale.

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I provvedimenti in materia di disciplina della viabilità pubblica, quale è quello in questione, con riferimento al profilo della loro sindacabilità in sede giurisdizionale, incontrano i limiti del sindacato del giudice sugli atti che costituiscono espressione di scelte tecnico-discrezionali, riservate per legge alla pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 settembre 2013, n.4635).

Sulla base di tale premessa si potrebbe ritenere, errando, che la pronuncia del TAR Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 06-05-2015, n. 779 (da cui le parole sopra indicate sono testualmente estratte) conduca ad un rigetto del ricorso.

Al contrario, questa è la storia di un accoglimento, sulla base delle seguenti motivazioni: “Il sindacato giurisdizionale, in casi come quello che occupa, va circoscritto, pertanto, alla verifica dell’adeguatezza e completezza dell’istruttoria che ha preceduto il provvedimento impugnato e della motivazione, nonché dell’assenza di macroscopici profili di erroneità o irragionevolezza ictu oculi rilevabili. Tanto premesso, dall’impugnata delibera non emerge affatto l’iter istruttorio seguito dal Comune”.

Insomma, è vero che il “merito” non è sindacabile (in sede giurisdizionale), ma è altrettanto vero che l’esame di legittimità resta forte nel soppesare come un’amministrazione pervenga ad una complessa decisione amministrativa di circolazione stradale, capace di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive di quanti siano coinvolti dall’esercizio di tale potere pubblico.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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