Revoca della patente ex art. 120 cds. A quale Giudice chiedere tutela?

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Alla domanda presente nel titolo di questo breve scritto, per il TAR barese (TAR Puglia, Sentenza, Sez. II, 10/07/2015, n. 1058), non ci sono dubbi: ci si rivolga al Giudice Ordinario.

Secondo il collegio pugliese: “In subiecta materia la giurisprudenza ha chiarito, seppur con riferimento al provvedimento prefettizio di revoca della patente di abilitazione alla guida, disposta nei confronti della persona sottoposta a sorveglianza speciale, che tale atto non esprime “esercizio di discrezionalità amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma è un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all’uopo stabilite dalla norma” (Cfr. Cass. SS.UU. n. 2446/2006, Cass. SS.UU. n. 22491/2010, Cass. SS.UU. n. 10406/2014; Tar Puglia, Lecce, sez. I, n. 1716/2011). Dunque, alcuna discrezionalità può rinvenirsi nell’agire non autoritativo dell’Amministrazione preposta, atteso che quest’ultima deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge prima di disporre il conseguente provvedimento di revoca della patente, sicché, in assenza di eccezioni all’ordinario criterio di riparto basato sulla posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, la giurisdizione compete al giudice ordinario, essendo la posizione del privato attinto da tale tipologia di atti, qualificabile in termini di diritto soggettivo (in questi termini Cass. SS.UU., 14 maggio 2014, n. 10406)”.

Superata, quindi, l’antica querelle della giurisdizione del GA in materia di revoca per carenza di requisiti morali.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 14-05-2014, n. 10406: la giurisdizione sulla “revoca della patente” per carenza di “requisiti morali” spetta al Giudice Ordinario.

Possesso di pochi grammi di hashish e revoca della patente.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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