Legittima la ZTL “del mare” di Napoli.

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Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte Giust. Amm. Regione Sicilia, 5 febbraio 2010 n. 144; TAR Campania Napoli, Sez. I, n. 1509/2013 cit.; TAR Basilicata, 6 settembre 2012 n. 415; TAR Catanzaro Sez. II 11 febbraio 2011 n. 211), la mancata adozione del PUT ex art. 36 del codice della strada non impedisce l’istituzione dell’area pedonale o della ZTL di cui all’art. 7, comma 9, sia perché tali norme non prevedono la necessaria propedeuticità del PUT rispetto a tali dispositivi, sia perché diversamente dovrebbe ritenersi che, in assenza di detto piano, la circolazione stradale debba rispondere a criteri di assoluta anarchia. Invece ciò che rileva è che i provvedimenti di istituzione delle predette zone non siano palesemente irragionevoli, mentre, ai sensi della direttiva ministeriale del 1995, la previa adozione del PUT risulta necessaria solo per l’ipotesi in cui l’amministrazione comunale voglia subordinare l’accesso alla ZTL al pagamento di somme o pedaggi.

Facendo leva su questa argomentazione conclusiva, il TAR Campania, Napoli, con sentenza n°41139 del 29 luglio 2015 ha rigettato il ricorso di quanti si dolevano della illegittimità della “ZTL del mare”, attiva a Napoli, in modalità variabili (dalle prime sperimentazioni in poi) fin dalla “coppa America” del 2012.

Insomma, l’omesso aggiornamento biennale del PUT non inficia la legittimità delle scelte di circolazione ex se.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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