La resistenza ad oltranza contro le sanzioni amministrative: guadagnare 10 anni di impunità grazie alla lentezza della Giustizia.

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Nel lontano ottobre del 2007, una conducente riceveva notificazione di verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 142, comma 9°, c.d.s., per aver superato il prescritto limite di velocità. In prima battuta veniva proposto ricorso al prefetto di Chieti e, avverso l’ordinanza ingiunzione di rigetto di questi, primo, secondo grado di giudizio ed infine giudizio di cassazione con la sentenza epigrafata (18144) depositata lo scorso 16 settembre 2015. Non male …. Soltanto otto anni per definire la questione di merito riferita ad una banale violazione amministrativa. Ciò potrebbe essere sufficiente a chiudere questa brevissima recensione critica. Tuttavia, posto che il contenuto della sentenza n°18144 del 16 settembre 2015 resa dalla sezione II della Suprema Corte potrebbe interessare il lettore, pare giusto dare conto del merito del giudizio. Orbene: “in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, l’omissione della contestazione immediata è direttamente consentita dall’art. 4, 4co., del dec. leg. 20.6.2002, n. 121, convertito dalla legge 1.8.2002, n. 168, sicché, al fine di garantire il diritto di difesa dell’autore dell’infrazione, basta che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del decreto prefettizio (di cui non è necessaria I ‘allegazione) autorizzativo della contestazione differita, potendo il destinatario del verbale ottenere ogni utile informazione con l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dall’art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241 (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2015, n. 331)”.

Nulla di innovativo nella pronuncia, che reitera concetti oltremodo noti e consolidati. Ora, a lunghissima distanza dalla data di accertamento della violazione comincerà la strada per il recupero delle somme dalla tenace ricorrente. Chissà se anche la futura fase di esecuzione sarà costellata di gravami. Tutti sanno, peraltro, che contro le pretese della P.A. al pagamento di somme di denaro la cosa che meglio funziona è la resistenza ad oltranza.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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