Controversie in materia di conferimento di Posizione Organizzativa.

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Il conferimento di Posizione Organizzativa avviene, come noto, in virtù dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/00 quale atto di macrorganizzazione e, come tale, espressione di potestà pubblica, donde la cognizione del giudice amministrativo o, viceversa, atto di individuazione dei responsabili degli Uffici, assegnandone le funzioni

Secondo il Tar Puglia, sez. III, 11/02/2016, n. 161, invece, esso si pone a valle di un assetto organizzativo degli uffici comunali già definito, e, quindi, non è espressione di potere pubblico, ma si pone come atto negoziale di gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato, in essere tra i destinatari del conferimento di funzioni dirigenziali e il Comune, la cui cognizione resta attratta ex art. 63 d.lg. 165/2001 alla giurisdizione ordinaria (Cass. civ. SS.UU. 14 aprile 2010, n. 8836, TAR Bari 1462/2015, TAR Toscana n.1389/2014, Cass. n. 16247/2014, TAR Parma n.104/2010).

È competente, pertanto, il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio deve essere riassunto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del d.lgs. n. 104/2010.

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