Il Consiglio di Stato sulla maggiorazione semestrale delle sanzioni amministrative.

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“Ai sensi dell’art. 27, comma 6, L. n. 689 del 1981 (Depenalizzazione) la somma dovuta a titolo di sanzionepecuniaria amministrativa è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in il ruolo è trasmesso all’esattore”.

Con queso inciso riprendiamo un tema trattato, nei giorni scorsi, da Michele Orlando che segnalava un’interessante sentenza della cassazione sul punto; tuttavia, quanto sopra, è frutto delle parole del Consiglio di Stato Sez. VI, 28/01/2016, n. 289.

Certo,non si tratta di pochi spiccioli…. “L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM, con provvedimento n. 16404 del 25 gennaio 2007, notificato nel mese di febbraio 2007, irrogava alla J.I. s.p.a. la sanzione pecuniaria di Euro 1.134.000,00 – per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza con altre quattro imprese… “. La questione ha attraversato due giudizi innanzi al G.A. che hanno rideterminato la sanzione a ribasso (prima Euro 486.000,00; poi Euro 777.600,00) ha assunto rilevanza, rispetto alla tematica dell’articolo 27 della L.689/1981, in ragione della tempistica di versamento della residua somma di Euro 291.600,00 che costituivano la differenza tra la prima rideterminazione della sanzione e la seconda. In altri termini, si riteneva che l’obbligato dovesse pagare gli interessi del “decimo per semestre”, con decorrenza dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione iniziale, ciò senza dar conto del ruolo dei giudizi che si erano frapposti, nella fase intermedia alla doverosità del pagamento.

“secondo la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, la maggiorazione prevista dall’art. 27, comma 6, L. n. 689 del 1981 ha natura di una sanzione aggiuntiva, irrogabile in presenza di un grave ritardo nell’adempimento, identificato dal legislatore in ogni semestre a decorrere dal momento di esigibilità della sanzione principale, sicché il presupposto oggettivo per l’applicabilità di detta sanzione aggiuntiva è costituito dall’esigibilità della sanzione principale e dal ritardo ultrasemestrale; la natura sanzionatoria della maggiorazione richiede, altresì, la sussistenza dell’elemento soggettivo, costituito dalla imputabilità e riprovevolezza del ritardo nel pagamento della sanzione principale; l’obbligazione al pagamento della sanzione principale poteva ritenersi esigibile solo all’esito della rideterminazione definitiva della sanzione in sede giudiziale, … con la conseguenza che difettavano sia gli elementi oggettivi dell’esigibilità e del ritardo nell’adempimento, sia gli elementi soggettivi dell’imputabilità e della colpevolezza; in linea generale, in caso di rideterminazione della sanzione principale in esito al giudizio amministrativo, la maggiorazione della sanzione non può in ragione del ritardo nel pagamento essere ancorata all’originario provvedimento determinativo della sanzione ed al termine ivi previsto, essendo tale provvedimento sostituito dal successivo atto di rideterminazione della sanzione in ottemperanza all’ordine giudiziale, dalla cui adozione decorre un nuovo termine per il relativo pagamento, “né la valenza del principio può essere messa in dubbio per il fatto che l’atto rideterminativo della sanzione sia direttamente adottato dall’autorità giurisdizionale, che per legge è l’ordinario titolare del relativo potere e che solo laddove riscontri ragioni di particolare complessità di calcolo, si limita a fissarne i criteri, delegandone la concreto attuazione all’AGCM” (v. così, testualmente, l’impugnata sentenza)”.

Insomma, non pochi spiccioli di interessi, ma nemmeno era giusto chiederli per come ha insistito l’amministrazione opposta.

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