Quesito: impianti di video ripresa e geolocalizzazione sui veicoli (o palmari) della Polizia Municipale.

0
23
Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO.

Vorrei conoscere la vostra opinione in merito alla possibilità di installare a bordo dei veicoli di servizio telecamere che rendono la geolocalizzazione delle pattuglie.

Grazie

 

RISPOSTA.

Premesso che non si conoscono i dettagli della installazione di cui si parla nel quesito, in linea puramente generale si osserva che una simile questione è stata trattata dal Garanteprivacy con il suo provvedimento  n° 2 del 8 gennaio 2015 che ha ad oggetto il seguente argomento: ” Polizia locale: sistemi di videosorveglianza all’interno delle auto e localizzazione dei palmari posti in dotazione ai dipendenti”.

Il Garante, in buona sostanza ha sostenuto che:

il (Comando), come titolare del trattamento, può trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi, soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (cfr. artt. 4, comma 1, lett. f); 11, comma 1, lett. b); 18, comma 2, del Codice; punto 5 del provvedimento generale 8.4.2010 in materia di videosorveglianza citato in premessa). In proposito si registra che alcune disposizioni legislative hanno attribuito ai comuni specifiche competenze in materia – tra l’altro – di sicurezza urbana, a tutela della quale gli stessi possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico (cfr. art. 54 d.lgs. 18.8.2000, n. 267; art. 6, comma 7, d.l. 23.2.2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla l. 23.4.2009, n. 38; d.m. Ministero dell’Interno 5.8.2008). In tale quadro, nel… Regolamento di videosorveglianza mobile è stato stabilito o di effettuare trattamenti di dati personali finalizzati ad “assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di «sicurezza urbana»”; a “tutelare gli immobili di proprietà o in gestione delle Amministrazioni Comunali e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento”; “al controllo di determinate aree”; “al monitoraggio del traffico, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate”; “ad integrare la sicurezza degli operatori nello svolgimento dei servizi d’istituto sul territorio e a salvaguardare i beni patrimoniali dell’ente” (art. 4).  Alla luce della richiamata disciplina…risulta che il trattamento di dati personali che il Comando intende effettuare mediante un sistema di videosorveglianza al fine di tutelare la sicurezza urbana persegue una finalità istituzionale espressamente prevista dalla legge. Con riguardo alle disposizioni del Codice applicabili, si ritiene che le attività che il Consorzio intende svolgere in base al citato Regolamento per la disciplina della videosorveglianza mobile comprendano sia trattamenti soggetti all’ambito di applicazione dell’art. 53 del Codice, sia trattamenti da questo sicuramente esclusi. Quanto a questi ultimi si pensi, in particolare, al “monitoraggio del traffico” (punto 3.1) e alla “vigilanza sull’integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico e dell’ambiente” (punto 2.1, lett. a.), in relazione ai quali sono senza dubbio applicabili integralmente le disposizioni previste dal Codice. E’, pertanto, evidente che l’unicità delle attività di videosorveglianza – pur se finalizzata ad una pluralità di scopi – impone l’integrale applicazione di tutte le norme del Codice; conseguentemente, in assenza della informativa da rendere ai dipendenti e agli utenti, nonché della procedura di garanzia prevista dall’art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, si ritiene che il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza … debba, pertanto, essere dichiarato illecito nella parte in cui risulti finalizzato a scopi non ricompresi nell’art. 53 del Codice.

“Anche per quanto riguarda il sistema di localizzazione dei palmari forniti in dotazione ai dipendenti, in relazione alla dichiarata finalità di “garantire la sicurezza degli agenti in servizio, nonché per una migliore gestione delle risorse” , si ritiene che i relativi trattamenti siano allo stato effettuati, relativamente ad alcuni profili, in modo non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento: a. alla possibilità, consentita indistintamente a tutti gli operatori, di accedere in tempo reale ai dati di ciascun collega relativi in particolare: alla localizzazione geografica; ai chilometri percorsi; all’orario della prima e dell’ultima rilevazione; alla velocità km/h al momento della rilevazione, come evidenziato dalla documentazione in atti. Ciò in quanto il relativo trattamento appare allo stato – sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento – eccedente e non necessario al raggiungimento delle finalità perseguite, non avendo il Consorzio allegato alcun valido motivo in ragione del quale la posizione degli agenti di polizia locale dovrebbe essere nota in ogni momento anche a tutti i colleghi dei predetti; b. all’omessa attivazione delle procedure di garanzia previste dall’art. 4, comma 2, l. 300/1970 (consistenti nel raggiungimento di un “previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, […] in difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, [previa autorizzazione del]l’Ispettorato del lavoro […]”) che, contrariamente a quanto ritenuto dal Consorzio, in base alla documentazione in atti non risultano essere state effettuate; c. all’omessa notificazione al Garante ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) del Codice”.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui