Guida senza patente e particolare tenuità del fatto in vista della depenalizzazione.

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Il 18 gennaio 2016, quindi dopo l’approvazione del D.Lgs n°8/2016, ma prima della sua entrata in vigore, il Tribunale di Napoli (Sez. I, Sent., 18-01-2016) ha ritenuto di dover disporre la non punibilità, per particolare tenuità del fatto, nei confronti di un conducente che, il 13 agosto 2013, si era messo alla guida di un ciclomotore, senza la prescritta patente di guida (patente poi conseguita tre mesi dopo).

Il giudizio relativo a tale condotta su concludeva nel gennaio 2016 e, senza aggiungere parole, questo è stato l’esito:

“Nel merito, la responsabilità è provata sulla scorta di quanto accertato dalla P.G. che intercettava l’imputato alla guida del motociclo senza che lo stessa avesse mai conseguito il necessario titolo abilitativo. Invero, in base alla normativa vigente, la guida di motocicli come quello in esame, richiede il possesso di specifica patente della relativa categoria (peraltro, a far data dal 19.1.2013, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, essendo stata eliminata all’articolo 125 Codice della Strada la previsione della sanzione amministrativa per chi guida veicoli in possesso di patente di guida di categoria diversa da quella corrispondente al veicolo stesso, la eventuale guida di un tale motociclo con patente diversa integra la guida senza patente punita con le sanzioni penali). Nella specie, l’imputato si era posto alla guida del motociclo senza aver conseguito alcun titolo abilitativo alla guida risultando il titolo idoneo conseguito in data successiva (patente B che consente la guida di motocicli fino a 125 c.c. e 11 kW in Italia) da cui la configurabilità del reato. Ritiene il Giudice che, premessa la plausibile futura abolitio criminis della fattispecie in esame essendo ricompresa (salvo futura esclusione nell’elenco allegato al D.lgs.) nello schema di decreto legislativo sulle depenalizzazioni approvato il 15.11.2015 dal Consiglio dei ministri in attuazione della L. 28 aprile 2014, n. 67, può riconoscersi, nel caso sub judice, la non punibilità della condotta per la particolare tenuità del fatto di cui all’art.131 bis c.p. come introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Invero: – si tratta di reato contravvenzionale rientrante, in quanto tale, nei limiti normativi previsti. – l’imputato è soggetto di giovane età del tutto incensurato, ciò che evidenzia la natura occasionale della condotta. – L’imputato risulta aver conseguito la patente di guida idonea alla conduzione di motocicli come quello in contestazione (Piaggio Liberty 50 cc) il 28.11.2013, dunque, a distanza di tre mesi dall’accertamento dei fatti sicchè, è evidente, che la procedura amministrativa per il rilascio del titolo egli esami previsti sono stati effettuati in epoca anteriore. Ne consegue che il comportamento da parte di soggetto di giovane età privo di precedenti penali, debba intendersi certamente occasionale e non suscettivo di reiterazione atteso l’avvenuto documentato conseguimento del titolo abilitativo alla guida. S’impone, pertanto, in accoglimento della richiesta difensiva, la pronuncia assolutoria per la particolare tenuità del fatto”.

Non ingiusta la sentenza, per carità!

Se ne trae conferma, tuttavia, del fatto che se questi sono i giusti esiti di una gestione penalistica della condotta in esame, per tutta la vita, evviva la sanzione amministrativa!!!!

Pino Napolitano

 

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