Quesito: Legge Regionale Campania 1/2014 – Sanzioni

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Domanda: Caro Michele, credo di non sbagliare, ma le sanzioni per la violazione all’art. 53 comma 3 della Legge Regionale 1 del 9 gennaio 2014, non sono previste dall’art. 57 della medesima disposizione.

Come sempre la Regione Campania, non ha previsto sanzioni.

Allora in questo caso possiamo applicare l’art. 22 della 114/98 ? Grazie.

  1. M. C. te Polizia Municipale San Martino Valle Caudina (AV)

Risposta: Prima di fornire la risposta, ritengo opportuno precisare che l’art. 53 della citata legge regionale 1/2014 disciplina le “Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore”.

In particolare, il comma 3 stabilisce che colui che esercita tale tipologia di attività, avvalendosi di incaricati, ne deve comunicare l’elenco all’autorità di P. S. del luogo ove ha la residenza o la sede legale. Tali incaricati devono essere in possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività commerciali, stabiliti dall’art. 7 della stessa legge.

Tanto premesso, passiamo alla risposta.

Devo, purtroppo contraddire la tua opinione espressa nel quesito.

Infatti la sanzione per la violazione del predetto art. 53, comma 3, è prevista dall’art. 57, comma 2, della medesima legge regionale 1/14, con sanzione pecuniaria da € 2.500 a       € 15.000,  con p.m.r. € 5.000-

In tal senso evidenzio che il Decreto Dirigenziale n. 997 del 30.10.2014, in Burc n. 77 del 10 novembre 2014, all’art. 50, comma 1, lett. b) (pag. 108), precisa che tale sanzione si applica anche per le infrazioni a “qualsiasi forma speciale di vendita”, quindi anche all’art. 53, comma 3.

Si vuole ancora precisare che per tutte le ipotesi di violazioni ove la legge 1/14 non prescrive alcuna sanzione, non trova più applicazione il D. Lgs. 114/98; infatti detto decreto è inapplicabile in Campania in materia di commercio.

Pertanto, in tale ultima ipotesi, per eventuali violazioni per le quali la legge regionale non ha stabilito sanzioni, non sarà possibile adottare alcuna sanzione pecuniaria.

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