Omologazione, taratura, postalizzazione, privacy e validità del verbale.

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Nel caso trattato, in sede di appello, dal Tribunale di Lecce (Sent., 28-04-2016), vengono in ballo due distinte questioni: a) la legittimità dell’affidamento dei servizi di postalizzazione ed i suoi limiti; b) la verifica periodica dei documentatori di infrazione per passaggi presso intersezioni semaforizzate, conformemente al decreto di omologazione.

Nella ritenuta di fatto emerge che il Giudice di pace di Lecce avesse annullato un “verbale” in relazione alla ritenuta nullità della notificazione in relazione all’affidamento del servizio di postalizzazione. Il giudice di appello, tuttavia, ritiene (su ricorso dell’amministrazione ricorrente in appello)che tale nullità non esista: “In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notificazione del verbale di accertamento delegata dal Comune a P.I. s.p.a. è nulla, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 200 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 385 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ove la delega non concerna attività meramente esecutive (stampa, imbustamento e consegna), ma anche attività di “personalizzazione” della modulistica, in base alla tipologia dei verbali, tramite adempimenti implicanti la compartecipazione del soggetto privato alla formulazione del verbale di contestazione, sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento rimessogli in formato digitale dall’ufficio dell’organo accertatore”(Cass 26431/2013). Nel caso di specie non risulta che a P.I. spa l’Ente accertatore abbia delegato attività diverse da quelle della mera notifica dell’atto… Dall’esame del … contratto emerge che ai soggetti aggiudicatari sono stati affidati compiti esclusivamente afferenti allo svolgimento di attività solo tecniche e strumentali all’esercizio delle funzioni pubblicistiche proprie della Polizia Municipale … e non già compiti interferenti con l’esercizio del potere pubblicistico dell’organo accertatore. Nel caso di specie, infatti, l’infrazione risulta accertata e contestata dal solo Comune di Lecce-Comando Polizia Municipale ( vedasi verbale opposto e relative sottoscrizioni). Esclusa qualsiasi ingerenza del soggetto privato nella funzione propriamente accertativa, certificativa e sanzionatoria propria della Polizia Municipale, nessun profilo di invalidità si ravvisa in ordine alla notifica del verbale di contestazione dell’infrazione, poiché eseguito a mezzo posta in conformità al disposto di cui all’art. 201 CdS”.

Se la notifica era valida ed esistente, diverso e comunque viziante è stato il diverso aspetto della mancata verifica annuale della strumentazione tecnica di rilevazione automatica della violazione (passaggio con semaforo disposto al rosso). Osserva il giudice di appello: “Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285… il decreto di omologazione prescrive che “Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi.” Il corretto funzionamento dell’apparecchio in questione risulta, quindi, correlato all’esistenza di verifiche almeno annuali che attestino la regolarità nel funzionamento. Nel caso di specie non vi è pro va dell’avvenuta verifica dell’apparecchiatura rilevatrice almeno un anno prima dell’accertamento dell’infrazione, né tale pro va può desumersi dal dichiarato deposito “presso ciascuna cancelleria dei GdP di tutta la documentazione relativa all’omologazione ed alla taratura dell’apparecchiatura” giacchè affermazione priva di riscontro documentale e, come tale, non utilmente valutabile ai fini della verifica richiesta. Per l’effetto sotto tale profilo, non può che accogliersi l’opposizione avverso il verbale opposto”.

Il tema diventa quello solito: senza omologazione e, per giunta, senza rispetto delle condizioni previste dal decreto di omologazione, l’accertamento in via completamente automatica delle violazioni stradali non è conforme al modello legale.

Meditate gente, meditate!

Lo-chiamano-karma-perché...

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