Promemoria sulle differenze ontologiche tra L.689/1981 e D.Lgs 285/1992

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Repetita Iuvant

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede il termine di durata del procedimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, o quello stesso termine posto al prefetto sul ricorso di cui all’art. 203 del codice della strada (art. 204 dello stesso codice), come requisito di legittimità della fattispecie; infatti, il verbale di contestazione-accertamento per violazioni per le quali sia comminata esclusivamente una sanzione amministrativa pecuniaria è solo il primo atto del procedimento amministrativo e non è, di per sé, a differenza dei verbali di accertamento per violazioni del codice della strada, immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione, dovendo, sempre ed in ogni caso, intervenire al riguardo una ordinanza-ingiunzione (o, diversamente, una ordinanza di archiviazione) e, una volta intervenuto l’atto lesivo mediante l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, i vizi di quest’ultima e del relativo procedimento possono essere fatti valere liberamente con l’opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, rinvenendosi in tale sede piena tutela senza alcuna sottrazione al giudice naturale, onde non è ravvisabile alcuna compressione né dei principi di uguaglianza e di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione, né del principio di ragionevole durata del processo, facendo quest’ultimo, peraltro, chiaro riferimento all’esercizio della funzione giurisdizionale e non consentendo, quindi, di tenere conto anche dei procedimenti di carattere meramente amministrativo, quantunque essi abbiano avuto ad oggetto la medesima pretesa poi fatta valere in via giurisdizionale.

Cass. civ. Sez. II, 21/12/2011, n. 28045

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