Aspettativa e decadenza dal servizio.

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Attenzione a rispettare i tempi di rientro al servizio alla fine del periodo di aspettativa.

Il Tar Campania, con sentenza n. 3888 del 25/07/2016, ha ribadito che la durata dell’aspettativa alla fine della quale è necessario rientrare in servizio è considerato perentorio, per cui il dipendente che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, incorre nella decadenza dall’impiego.

Tra l’altro, la dipendente ne aveva chiesto la riammissione addirittura dopo 5 anni dal termine del periodo di aspettativa semestrale.

A nulla rileva che la decadenza sia stata fatta  con una semplice comunicazione, in quanto tale decadenza dall’impiego si è verificata automaticamente e anche non è stata manifestava in maniera tempestiva, alcuna volontà di adempiere ai propri doveri d’ufficio.

Per tali motivi l’atto con cui la Regione ha preso atto, ancorché assunto a considerevole distanza di tempo, non ha valore costitutivo della cessazione del rapporto di impiego, operante “ex tunc” per effetto della volontà dello stesso soggetto manifestata per “facta concludentia”, ma è meramente ricognitivo dell’effetto già verificatosi, non riveste carattere disciplinare e ha un contenuto interamente vincolato (per cui non abbisogna della comunicazione di avvio del procedimento).

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