Quesito: Sala giochi, assenza titolare – sanzione

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Domanda: Egregio dott. Pezzullo, Le espongo il seguente quesito:Ho più volte accertato l’assenza del titolare o di un suo preposto all’interno di un locale adibito a sala giochi.Dinanzi alla mia contestazione verbale, mi viene risposto che il locale viene sorvegliato, in assenza fisica del titolare o di un suo preposto, a distanza (il titolare gestisce anche un bar a poco distanza )  attraverso il sistema di videosorveglianza.Le chiedo, normativamente, che contestazione posso muovergli e quale sanzione applicargli.

Grato per la disponibilità, porgo cordiali saluti.  P.M. di b:::: (SA).

 

Risposta

L’art. 8, comma 1, del Tulps stabilisce “le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono essere trasmesse ne dar luogo a rappresentanza, salvo i casi espressamente preveduti dalla legge”.

L’esercizio di sala giochi è autorizzato ai sensi dell’art. 86, comma 1, Tulps e pertanto il titolare deve essere sempre presente in loco, salvo esigenze personali.

In caso di assenza prolungata ed ingiustificata, il titolare potrà nominare un rappresentante (preposto) che dovrà avere i requisiti richiesti per il rilascio della licenza, nonché il visto da parte dell’autorità di pubblica sicurezza che ha rilasciato l’autorizzazione.

Tanto premesso, si ritiene che non possa essere ritenuta valida la “sorveglianza a distanza” che effettua il titolare il quale, a nostro avviso, non può essere neanche titolare e gestore dell’esercizio di somministrazione bar, sito a poca distanza dalla sala giochi.

Infatti, ai sensi dell’art. 152 del Reg. di Esecuzione del Tulps l’autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 287/91 e D. Lgs. 59/2010, art. 64, svolge anche la funzione di autorizzazione ai sensi dell’art. 86 Tulps, con l’osservanza delle disposizioni del titolo I capi III e IV Tulps e, quindi, anche dell’art. 8 (capo III).

Pertanto il soggetto, se non provvede a nominare un rappresentante preposto, non potrà gestire entrambi i locali.

In tale ipotesi si dovrà procedere a verbalizzare il titolare per violazione dell’art. 8 Tulps sanzionata dall’art. 17-bis, comma 2, con sanzione pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00 con p.m.r. di € 1.032,00.

Necessita, altresì, evidenziare che con la condotta tenuta, il titolare dell’esercizio è incorso anche nella violazione dell’art. 10 del Tulps, che prevede la revoca o sospensione dell’autorizzazione di polizia per abuso nella conduzione.

Per l’applicazione di tali sanzioni, si dovrà, pertanto, inviare comunicazione al Suap chiedendo la loro applicazione.

Sottolineiamo, infine, che la predetta disposizione è una norma di carattere generale e non fornisce alcuna indicazione sull’applicazione delle due sanzioni interdittive, ne sul periodo della eventuale sospensione, rinviando ogni decisione in merito all’autorità che ha rilasciato la licenza.

Alla stessa autorità viene riservata, pertanto, una sfera di discrezionalità in ordine alla decisione da adottare, che dovrà essere adeguatamente motivata.

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