Faccio causa a mamma ed al mio amichetto che guida l’auto di mamma con foglio rosa.

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In tema di sinistri stradali la cooperazione del trasportato allo scaturire dell’evento dannoso derivante dalla condotta colposa del conducente l’autovettura comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell’entità del risarcimento. La cooperazione colposa con la causazione del sinistro non può essere identificata preventivamente, con l’atto del salire su un’auto condotta da una persona che il trasportato sa non essere in grado di fornire una guida adeguata, occorrendo, invece, un’attività del trasportato, una volta che il trasporto sia cominciato e, quindi, divenuto un atto reale ed attuale, idonea ad esplicare diretta incidenza causale sul concreto susseguente evento dannoso. Inoltre, l’accettazione che la guida del veicolo sia effettuata da un soggetto a ciò non idoneo non può intendersi come valida rinuncia ad ogni risarcimento dei danni che potranno essere da tale guida generati, trattandosi di lesioni di diritti indisponibili.

Con questa massima, la Cass. civ. Sez. III, 19/07/2016, n. 14699, ha rispedito al tribunale di Milano una  vertenza nella quale una giovane ragazza (trasportata e figlia della proprietaria dell’auto) aveva fatto causa alla propria madre (proprietaria dell’auto), ad un su amico (conducente dell’auto in cui l’attrice era trasportata), e soprattutto alla compagnia assicuratrice dell’auto, per essere risarcita in relazione ai danni ricevuto a seguito di sinistro stradale. Il Tribunale aveva respinto la richiesta, ma la cassazione ha rimesso in ballo la questione.

Sembra una barzelletta, ma è storia….

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