Accertamento in remoto delle violazioni degli articoli 80 e 193, codice della strada

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La Prefettura di Bergamo, con la circolare Prot. n. 42744-Area III, del 12 agosto scorso, ha impartito delle indicazioni operative per l’accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193, codice della strada, mediante l’utilizzo di apposite apparecchiature di rilevamento.

Si ritiene opportuno riportare alcune di tali indicazioni, in quanto valide per tutto il territorio nazionale, e di interesse operativo per tutti gli addetti ai controlli di polizia stradale.

Le contestazioni delle violazioni degli artt. 193 e 80, codice della strada, non si ritiene possano demandarsi, in ogni caso e allo stato, a modalità meramente automatiche di accertamento, vieppiú da remoto, atteso che:

– per l’art. 193, tra l’altro, sussisterebbe la speciale procedura dettata dai commi 4-ter e 4-quater con la necessità di procedere ad invitare il trasgressore/obbligato in solido alla presentazione della documentazione, ai sensi dell’art. 180, codice della strada.

Non si sottace, peraltro, che solo con la contestazione immediata l’agente di Polizia locale, mediante l’utilizzo in tempo reale di apparecchiature che consentano il collegamento con le banche dati da cui espungere la regolarità della circolazione del veicolo, può accertare la sussistenza o meno delle violazioni effettuando l’immediata verifica dei documenti presentati dal conducente/proprietario del veicolo rispetto a quanto emerso con la consultazione delle banche dati;

– per l’art. 80 C.d.S. si rileva che, come noto, il comma 14 prevede espressamente che “l’organo accertatone annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. E consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti …per la prescritta revisione”.

A tal proposito, è evidente, che le predette prescrizioni non possono che essere dettate in sede di contestazione immediata, stante il tenore letterale della norma, in tal senso non modificata dalla estensione formulata nella lett. g-bis, del comma 1-bis, dell’articolo 201, codice della strada.

E’ quindi necessario valutare modalità operative idonee in linea con il testo normativo affinché si evitino, tra l’altro, plurimi accertamenti da remoto per la medesima fattispecie in strettissimi lassi di tempo nonché la mancata applicazione delle misure cautelari e delle sanzioni amministrative accessorie che seguono di diritto alle violazioni accertate.

Si richiamano, ad ogni buon conto sul punto, anche i contenuti della circolare del Ministero dei Trasporti n. 3311 del 3 giugno 2016 ad oggetto: “richiesta informazioni su DISPOSITIVI RILEVAMENTO MANCATA REVISIONE”.

 

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