Quesito: Apertura di un “home restaurant”: attività libera o soggetta ad autorizzazione?

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Domanda: letto su una rivista che si sta diffondendo nelle grandi città l’attività di “home restaurant”. Vorrei sapere se è attività libera o soggetta ad autorizzazione e, in quest’ultimo caso, quale titolo autorizzativo necessita.

C. Agente P. M. N

Risposta

Prima di entrare nel vivo del quesito posto, riteniamo utile definire questa nuova forma di somministrazione che, nel corso del primo decennio di questo secolo, ha determinato un mutamento radicale nel campo della ristorazione.

L’evoluzione delle forme di ristorazione del tutto diverse da quelle classiche e tradizionali, presso i ristoranti, pizzerie ed altri luoghi ove si somministrano al pubblico cibi e bevande, ha dato luogo, negli ultimi anni, allo sviluppo di una nuova tendenza sociale “l’home restaurant”: la ristorazione in casa per ospiti ed estranei.

            La propria casa e la propria cucina, per alcune sere alla settimana, si trasformano in ristoranti occasionali, diventando luoghi di preparazione e somministrazione di menù originali con cibi genuini locali, ricette tipiche caratteristiche della città e rispetto delle tradizioni. Case che per l’occasione sono aperte ad amici, conoscenti e avventori sconosciuti ai quali viene erogato un servizio di ristorazione.

            I menù sono preparati dagli stessi padroni di casa che si trasformano in chef o, talvolta, da cuochi conosciuti ed apprezzati, chiamati a preparare la cena, spesso “a tema”, per la serata che sarà anche un’occasione di incontro e scambio culturale tra gli ospiti.

            Le cene sono pubblicizzate con messaggi sui social network o sul sito dello stesso home food, ovvero attraverso il passaparola e prevedono la partecipazione di un numero limitato di persone, con prenotazioni direttamente sul web, con il pagamento di prezzi piuttosto contenuti, atteso che il titolare non deve affrontare spese di gestione del locale, ne versamento di tasse o tributi. L’occasionalità di tali eventi gastronomici, infatti, consente spesso ai proprietari di eludere controlli, fiscalità locale e nazionale, senza richiedere alcun tipo di autorizzazione amministrativa e/o sanitaria.

L’espansione del fenomeno e l’elusione di titolo all’esercizio hanno determinato le proteste dei ristoratori ufficiali e indotto la FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi), a chiedere al Governo di disciplinare tali attività, considerato l’attuale un vuoto legislativo in materia.

Di contro, il quadro normativo sulle attività di somministrazione è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla legge 287/91, salvo le modificazioni introdotte dal D. Lgs. 59/2010, senza alcun aggiornamento per le nuove tematiche in tema di ristorazione.

Nel vuoto legislativo per la regolamentazione degli home restaurant, è stato sostenuto, fino ad aprile del 2015, che l’esercizio di tale tipologia di ristorazione era attività “libera” e non assoggettabile ad alcuna previsione normativa. Non era, pertanto, necessario richiedere alcuna autorizzazione amministrativa ne sanitaria perché tale forma di ristorazione non era individuabile come “attività commerciale”, ne il cuoco/padrone di casa doveva essere in possesso dei requisiti soggettivi morali, professionali e di idoneità sanitaria.

Tale carenza normativa è stata in parte colmata dalle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con la risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015, avente ad oggetto “Attività di cuoco a domicilio – Home restaurant – Richiesta parere”.

Il parere del Ministero ha, di fatto, equiparato gli home restaurant all’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e gli ospiti, che usufruiscono delle prestazioni, sono in numero limitato, atteso che i prodotti preparati e somministratiti in abitazioni private coincidenti con il domicilio del cuoco, sostenendo che sono, comunque, “locali attrezzati aperti ai clienti consumatori”. Ed ancora, poiché a fronte di dette prestazioni è richiesto il pagamento di un compenso, l’attività di ristorazione, ancorché esercitata con le predette modalità innovative, è da considerarsi un’attività economica in senso proprio e non può essere valutata quale attività libera ma deve essere assoggettabile alle stesse disposizioni applicabili a coloro che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi.

Pertanto, ha precisato il Ministero che per tutti i soggetti interessati dal parere si applicano le disposizioni di cui all’art. 64, comma 7, del D. Lgs. 59/2010 che, ricordiamo, ha sostituito il comma 6 dell’art. 3 della legge 287/91.

Conclude il MISE stabilendo che i soggetti che esercitano l’attività di home restaurant devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali, ex art. 71 del predetto D. Lgs. 59/2010, e sono obbligati a presentare la Scia ovvero a chiedere l’autorizzazione al comune competente, nel caso di attività effettuate in aree tutelate.

Ma dal momento che il MISE ha stabilito che l’home restaurant “non può considerarsi attività non assoggettabile alle disposizioni applicabili a coloro che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi”, riteniamo necessario ribadire che l’esercizio dell’attività necessita di questi ulteriori requisiti:

  • gli operatori con i loro familiari, se addetti alla ristorazione, ancorché operanti nelle proprie abitazioni, dovranno essere in possesso dell’attestato di formazione sanitaria (ex libretto sanitario);
  • certificazione HACCP;
  • registrazione sanitaria ex art. 6, comma 2, Regolamento CE 852/04 in ordine all’igiene delle strutture e attrezzature;
  • obbligo di indicazione dei prodotti allergeni per i cibi preparati e somministrati in attuazione del Regolamento UE n. 1169/2011 e secondo le procedure indicate dal Ministero della Sanità con circolare del 6 febbraio 2015;
  • registrazione INPS e INAIL;
  • partita IVA;
  • rilascio di ricevuta fiscale a fronte del pagamento del servizio di ristorazione.

Si sottolinea, però, che la risoluzione ministeriale lascia più di un dubbio in ordine alla possibilità di effettuare controlli di polizia amministrative, trattandosi comunque di personali dimore ed all’obbligo del requisito della sorvegliabilità, ai sensi del D. M. 564/92, come modificato dal D. M. 534/94.

Infatti, ricordiamo che non è possibile accedere nelle abitazioni private se non con autorizzazione del Magistrato oppure per la ricerca di armi, munizioni o materiali esplodenti, ai sensi dell’art. 41 del Tulps; pertanto, se il proprietario della casa non da il proprio assenso, riteniamo sia impossibile accedere nell’abitazione ove viene effettuata la ristorazione. Di conseguenza ispezioni e controlli saranno praticamente impossibili, salvo eventuale autorizzazione del Magistrato di turno.

               Parimenti, sarà particolarmente difficile accertare la sussistenza dei criteri di sorvegliabilità delle zone destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, atteso che i locali destinati alla ristorazione sono parte di una abitazione e, pertanto, sono palese in violazione dell’art. 1, comma 2, del citato D. M. 564/92, ove è stabilito che “Le porte o altri ingressi devono  consentire  l’accesso  diretto dalla strada, piazza o altro luogo  pubblico  e  non  possono  essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private”.               E’ di tutta evidenza che i vani utilizzati per l’attività di ristorazione, essendo posti in nella casa di residenza del titolare, sono direttamente collegati con gli altri vani destinati all’abitazione privata e, quindi, in contrasto con la norma testè citata.

   Ed è ancora più evidente il contrasto con l’art. 2 del medesimo decreto ove è  stabilito “Nessun impedimento deve essere frapposto all’ingresso o uscita del locale durante l’orario di apertura  dell’esercizio  e  la  porta d’accesso  deve  essere  costruita  in modo da consentire sempre l’apertura dall’esterno”; sarà certamente impossibile consentire l’accesso diretto dalla strada, senza impedimenti, con la porta apribile direttamente dall’esterno.

Invero, tali questioni sono del tutto eluse dalla circolare, accrescendo le profonde incertezze e perplessità finora manifestate. 

Del resto, in considerazione che la circolare ministeriale non è certo un atto normativo, è evidente che l’equiparazione dell’home restaurant ad un esercizio di somministrazione, in assenza di una legge che espressamente individui tale attività come attività di somministrazione, potrebbe determinare infiniti contenziosi, soprattutto in caso di sanzioni amministrative pecuniarie e successive ordinanze di cessazione dell’attività; sempre ammesso che l’agente riesca ad accedere all’abitazione privata per effettuare l’ispezione dei luoghi e/o controlli di polizia.

Per quanto finora evidenziato, auspichiamo l’adozione di una normativa specifica, e non certo una circolare ministeriale, che dovrà prevedere l’esonero di tali tipologie di ristorazione dal rispetto dei requisiti di sorvegliabilità e la possibilità per le forze di polizia di effettuare ispezioni in queste attività, al fine di garantire il controllo amministrativo e la sicurezza dei consumatori.

Per ora, purtroppo, possiamo solo constatare che non vi è chiarezza nei Ministeri interessati mentre regna il vuoto legislativo più assoluto, mentre solo la Regione Emilia ha provveduto ad approvare una legge specifica in merito.

 

                                                                                  C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo

 

 

 

 

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