La qualificazione delle sanzioni per mancato versamento al comune della tassa di soggiorno.

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Il mancato versamento della tassa di soggiorno, da parte del gestore al comune, comincia ad essere un problema reale. Anche nelle fasi fisiologiche di questo rapporto, tra gestore e comune, cominciano ad insorgere talune questioni.

La Corte dei conti, sez. Emilia-Romagna (contr.), con delibera del 25/10/2016, n. 96 ha chiarito che il rapporto che s’instaura tra gestore della struttura ricettiva ed ente destinatario dell’imposta di soggiorno non è qualificabile quale rapporto di carattere tributario, ma di natura contabile.

Da ciò consegue la non riconducibilità al novero delle violazioni tributarie delle omissioni e dei ritardi nel versamento del tributo ascrivibili al soggetto gestore, ma la loro sanzionabilità ex art. 7-bis TUEL, che consente ai regolamenti comunali di fissare sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l’eventuale responsabilità penale del trasgressore.

Quanto alla possibilità di disciplinare autonomamente l’istituto del ravvedimento operoso per le violazioni compiute dal gestore della struttura, non si ritiene che essa possa trovare supporto nel rinvio alla previsione dell’art. 13, D.Lgs. n. 472 del 1997, trattandosi di disposizione che opera solo per le violazioni di carattere tributario e, come tale, è inapplicabile agli adempimenti che si collocano al di fuori del rapporto tributario, quale quello che grava sui gestori delle strutture ricettive.

 Tuttavia, fatta salva ogni valutazione sull’effettiva razionalità della disciplina eventualmente adottata, non può escludersi che una modalità definitoria preventiva di violazioni amministrative compiute dal gestore della struttura ricettiva sia autonomamente disciplinata dall’ente locale nell’ambito della generale previsione di cui all’art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 446 del 1997, secondo cui “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti…”.

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