Divieto di sosta: la sanzione è valida anche se non viene lasciato il foglietto sul parabrezza

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Ennesimo intervento della Corte di Cassazione in tema di accertamento di violazione alle norme del codice della strada concernenti la sosta a pagamento, senza aver esposto il c.d. gratta e sosta.

Questa volta, la Suprema Corte decide un ricorso nel quale viene proposta la nullità del verbale di accertamenti ritualmente notificato al proprietario del veicolo per mancanza di attestazione di conformità all’originale e per mancata contestuale notificazione di copia autentica del verbale originale.

Il verbale di contestazione notificato era formato con sistema meccanizzato: in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso di contestazione non immediata della violazione, ai sensi dell’articolo 201, codice della strada, l’articolo 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al medesimo codice (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) stabilisce, al comma 3, che il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti.

Ne consegue, secondo la sentenza n. 24999, del 6 dicembre 2016, che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso (ex plurimis, Cass., sez. 1, sentenza n. 1226 del 2005).

Quindi, non è invalida la contestazione effettuata mediante notificazione del verbale redatto dal sistema informatico, ancorché l’atto notificato non rechi l’attestazione di conformità al documento informatico.

Per quanto riguarda, invece, la segnalazione degli stalli di sosta a pagamento, nella specie risultava assente la segnaletica orizzontale di colore azzurro prevista per gli stalli a pagamento, e la presenza della segnaletica verticale non era sufficiente ad indicare che la sosta era permessa dietro pagamento della tariffa: se è presente in loco un cartello verticale che segnala la zona a traffico limitato e i parametri – fasce orarie ed importo – della tariffa applicata alla sosta dei veicoli, secondo la Corte di Cassazione, la segnalazione verticale prevale su quella orizzontale quando quest’ultima risulti contraddittoria perché siano assenti o sbiaditi i segnali sull’asfalto.

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