Quali sono gli organi competenti all’accertamento delle violazioni in materia di autotrasporto?

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La competenza ad eseguire i controlli relativi all’autotrasporto merci su strada è stata ripartita, ai sensi dell’articolo 2, decreto miisteriale 12 luglio 1995, tra il Ministero dell’interno e il Ministero del lavoro, provvedendo, ai “controlli su strada”, la Polizia stradale e, ai “controlli nei locali delle imprese”, l’Ispettorato del lavoro (Cass., sez.lav., 17.01.2011, n. 900; Cass., sez. lav, 17.01.2011, n. 908).

L’articolo 7, comma 1, legge n. 727/1978 affida agli organi di polizia stradale il compito di vigilare sul rispetto delle norme sulla circolazione e stabilisce che i fogli di registrazione sono soggetti al controllo dell’Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti di istituto.

L’articolo 12, commi 4 e 5, decreto ministeriale 22 maggio 1998 n. 212, conferma la distinzione delle competenze tra gli organi di polizia stradale, l’Ispettorato del Lavoro e l’Albo Provinciale in cui l’impresa è iscritta.

Ma la norma di riferimento è l’articolo 12, codice della strada, il quale individua gli organi di polizia stradale, competenti all’accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del codice della strada ( cfr. articolo 11, codice della strada).

 L’espletamento dei servizi di Polizia Stradale spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all’Arma dei Carabinieri;
d) al Corpo della Guardia di Finanza;
d bis) ai corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di Polizia Stradale;
f bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
L’espletamento dei servizi di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) (la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale) e b) (la rilevazione degli incidenti stradali) spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’articolo 57 commi 1 e 2, codice di procedura penale.

La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti, e dal personale dell’A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell’ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell’ambito delle aree di cui all’articolo 6 comma 7.
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell’ambito delle aree di cui all’articolo 6, comma 7.

Risulta di palese evidenza come la Direzione Provinciale del Lavoro non sia tra gli organi competenti all’accertamento delle violazioni attinenti norme del codice della strada ed all’applicazione delle relative sanzioni. Dello stesso avviso è il Ministero dell’Interno che si è pronunciato con la circolare esplicativa n. M/2413-13 del 25.05.2001, avente ad oggetto “Regolamenti CEE 3820/85 e 3821/85. Competenza dell’Ispettorato del lavoro”.

In particolare la già citata sentenza della Cassazione civile, sez. lav., 17 gennaio 2011, n. 908, ha escluso la competenza funzionale degli ispettori del lavoro ad accertare, nelle visite ispettive presso i locali dell’impresa, violazioni circa la regolare tenuta, da parte degli autotrasportatori che prestano la propria opera in favore dell’impresa, dei fogli di registrazione, cd. Cronotachigrafi.

In tale contesto interpretativo si inserisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20594, del 12 ottobre 2016, la quale, nell’ambito di un ricorso avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato un verbale di accertamento di violazione alle norme del c.d.s. affermando l’incompetenza della Direzione provinciale-Ispettorato del Lavoro all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell’articolo 174, codice della strada, a seguito dell’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo, attesa, in linea col principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative, la individuazione in termini tassativi dei soggetti legittimati ad irrogare le sanzioni a violazioni del codice della strada, ha invece ribaltato il giudicato.

L’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi finalizzato all’accertamento che siano rispettati i limiti temporali dell’orario di lavoro risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore.

I soggetti preposti a tale verifica sono sia quelli normalmente indicati dal codice della strada in ordine alla sicurezza della circolazione sia quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro con la conseguenza che l’accertatore è legittimato alle relative contestazioni.

La contestazione, come accertata e non sostanzialmente contestata, attiene a profili che riguardano sia la tutela del lavoratore che quella della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione per cui il relativo accertamento è prerogativa di tutti gli organi che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono preposti a specifiche funzioni, il tutto nel quadro costituzionalmente previsto del buon andamento della pubblica amministrazione, anche in relazione alle competenze degli Ispettori del lavoro riconosciute, sulla scorta della legislazione vigente, dalla giurisprudenza di legitimità (Cass. 7.5.2003, n. 13304).

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