Se il primo verbale è tardivo, la mancata comunicazione del conducente non è sanzionabile.

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Pronunciando sull’appello proposto da un cittadino, nei confronti della Prefettura di Palermo (in fattispecie di opposizione ad ordinanza- ingiunzione) per violazione dell’art. 126-bis del codice della strada, il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 5 febbraio 2014, respinse il gravame e posto a carico del soccombente le spese del giudizio.

Non pago dell’ingiustizia patita, il predetto cittadino ricorreva in Cassazione consegnando ad un motivo (giudicato essenziale dal Collegio) la sua doglianza: “Il Tribunale ha rigettato l’appello ritenendo non applicabile, nella specie, il principio (espresso da Cass., Sez. II, 20 maggio 2011, n. 11185) secondo cui l’obbligo di comunicazione del proprietario ex art. 126-bis del codice della strada può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva del verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, e ciò dando rilievo al “ridottissimo scarto temporale tra lo spirare del termine di cui all’art. 201 del codice della strada e la notifica effettiva”.

La sezione VI Civile (2) del Supremo Consesso, con sentenza n°26964 del 23 dicembre 2016, ritiene che il ricorrente colga nel segno ed accoglie il ricorso, posizionando tutte le spese di tutti i gradi di giudizio sulle spalle della Prefettura.

Secondo gli Ermellini, “Così decidendo, il giudice di appello si è discostato dal principio, anche di recente ribadito (Cass., Sez, VI-2, 11 aprile 2016, n. 7003), secondo cui in tema di violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 126-bis cod. strada, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi”.

Certo, che una circostanza diventi evanescente al 91° giorno e bene presente il giorno prima, stride con il buon senso e con la logica. Tuttavia, un criterio oggettivo i giudici pur devono darselo. In fondo, la natura tranciante dello scadere del termine di notifica resta un valore, da questa sentenza in poi, anche idoneo a propagarsi agli annessi logici del primo verbale.

 

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