QUESITO: Somministrazione alimenti e bevande in azienda agricola.

0
8358
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori

Disponiamo di diversi ettari di terreno e, oltre a lavorare la terra, ci piacerebbe aprire un circolo per soci per mangiare e bere insieme, divertirci dividendo le spese (siamo tanti). E’ possibile? e se si come fare e a chi possiamo rivolgerci?

Grazie per la risposta. R. G.

 

 

 Risposta

Avete due possibilità per preparare e consentire il consumo di alimenti e bevande nella vostra azienda agricola.

Prima ipotesi:

Il D.lgs 228/2001, all’articolo 4, disciplina le diverse forme di svolgimento dell’attività di vendita degli imprenditori agricoli, con la possibilità del consumo sul posto dei prodotti oggetto della vendita.

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con l’art. 30 bis) ha  parzialmente modificato il predetto art. 4 sostituendo il secondo periodo del comma 2 con la seguente disposizione: “Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività”.

Inoltre, sempre all’art. 4, è stato introdotto il comma 8-bis, che stabilisce: “….. nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario”.

Tale disposizione, come è evidente, è analoga a quella per gli esercizi di vicinato, prevista dal DL 223/2006, convertito con la legge 248/2006, quindi senza servizio assistito e con l’utilizzo di piatti e stoviglie monouso.

Da quanto innanzi consegue che, anche senza aprire un circolo privato con i vostri amici soci, potete comunque preparare e far consumare “a tutti” nell’azienda agricola i prodotti agricoli che sono oggetto di vendita, evitando la somministrazione assistita, facendo salvi i requisiti igienico sanitari e previa presentazione al Comune della registrazione sanitaria (Scia sanitaria), che dovrà essere trasmessa all’ASL competente.

Seconda possibilità:

Se invece volete aprire un circolo privato con soci, lo potete fare anche nei locali dell’azienda agricola, o privata abitazione, in quanto tale sede è compatibile con qualsiasi destinazione d’uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, come stabilito dalla legge 383/2000, art. 32, comma 4.

La sede, quindi, non deve necessariamente avere destinazione commerciale; per i locali è, comunque, richiesto il requisito dell’agibilità tecnica ex art. 24 D.P.R. 380/2001.

Per somministrare bevande, anche alcoliche, ed alimenti devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1-  presentare registrazione sanitaria, mediante deposito di Scia (Scia sanitaria) presso il Comune ove è posta la sede dell’associazione, che dovrà poi trasmetterla all’Asl competente. Nella Scia sarà dichiarata l’igienicità dei locali e delle attrezzature, con allegata planimetria dei locali e relazione da parte di tecnico abilitato.

2-  l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore dei soli soci presso la sede del circolo può essere espletata, ai sensi del D.P.R. 235/2001, se l’associazione è aderente ad ente organizzazione nazionale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno, previa presentazione al comune della Scia (diversa da quella sanitaria), nella quale il presidente del sodalizio dichiara:l’ente nazionale al quale l’associazione aderisce; il tipo di somministrazione che si intende effettuare; l’ubicazione e la superficie dei locali destinati alla somministrazione; il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme in materia edilizia, igienico sanitaria e sicurezza; l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’art. 148 (ex art. 111) del Tuir (Testo unico imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, da ultimo modificato dal D. Lgs. 344/2003).

Alla Scia deve essere allegata copia dell’atto costitutivo o dello statuto   dell’associazione.

Se tale attività è affidata a terzi non soci è richiesto il possesso del solo requisito morale e non più di quello professionale a seguito della nuova formulazione dell’art. 71, comma 6, D. Lgs. 59/2010, modificato dall’art. 8, comma 1, lett. e) D. Lgs. 147/2012.

3- presentare, infine, una comunicazione al Questore, a sensi del nuovo comma 2 dell’art. 86 del Tulps. Il Ministero dell’Interno, con circolare del 14.12.2012, ha precisato che la citata comunicazione al Questore è una competenza che deve essere assolta dall’Amministrazione comunale, che ha ricevuto la Scia.

In conformità a quanto dispone l’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Interno 564/92, e s. m., relativo ai criteri di sorvegliabilità per i locali dei circoli privati ove si effettua somministrazione di alimenti e bevande, si possono disporre tavoli e sedie nell’area dell’azienda a condizione che l’attività di somministrazione non sia visibile, ne accessibile dalla pubblica via.

MICHELE PEZZULLO

P.A.sSiamo

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui