Quesito: Case vacanza e prima colazione.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Domanda: Buongiorno comandante, un quesito al quale non ho saputo rispondere, in un esercizio di case vacanze, l’imprenditore, può prevedere un locale dove far fare la prima colazione agli ospiti?

 Risposta

La legge Regionale 24.11.2001, n. 17, recante “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”, all’art. 3 disciplina le “Case e appartamenti vacanze”, prevedendo al comma 1 che dette case sono date in locazione ai turisti senza fornire loro alcun servizio di tipo alberghiero.

La legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16, recante “Legge di stabilità regionale 2014”, all’art. 1, commi da 50 a 63, ha parzialmente modificato la predetta normativa sulle strutture ricettive extralberghiere, senza però incidere sull’art. 3 relativo alle Case vacanze.

Infine, la legge Regionale 8 agosto 2016, n. 22, recante “Legge annuale di semplificazione 2016 – Manifattur@ Campania:Industria 4.0”, è nuovamente intervenuta sulle attività ricettive e con l’art. 11 ha modificato l’art. 1 della legge Regionale 16/2014, introducendo dopo il comma 50 i commi 50-bis e 50-ter.

Con il comma 50-bis ha precisato che con la Scia, titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ricettiva, le aziende ricettive, con esclusione delle case e appartamenti per vacanze, possono effettuare la somministrazione dei cibi e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti ed alle altre persone che si trovano nelle strutture ricettive per manifestazioni e convegni.

Fatta questa premessa, rispondiamo al quesito precisando che:

  • Se l’imprenditore nella casa vacanza fornisce solo un locale dove gli ospiti possono fare la prima colazione, non si ritiene che vi siano motivi ostativi, in quanto non trattasi di somministrazione di alimenti e bevande ma solo concessione in locazione di un locale facente parte della casa.
  • Qualora l’imprenditore, oltre al locale, vuol fornire agli ospiti anche il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per la prima colazione o altro, si ritiene che sia vietato dalla disposizione stabilita dal citato art. 1, comma 50-bis, L. R. 16/2014, introdotto dalla L. R. 22/2016, art. 11.
  • In caso di violazione delle predetta disposizione, a parere dello scrivente, il titolare della struttura ricettiva extralberghiera dovrà essere sanzionato per attività di somministrazione di alimenti e bevande in assenza di titolo autorizzativo ai sensi dell’art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificato dall’art. 64, comma 9, D. Lgs. 59/2010, provvedendo a verificare anche se detto titolare sia in possesso della Registrazione sanitaria per la preparazione e somministrazione di cibi e bevande.
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1 commento

  1. buongiorno ,
    le scrivo per chiederle se in un appartamento in locazione breve è possibile la presenza in credenza di cibo.
    Chiaramente è noto che è proibito dalla legge fare una colazione o somministrare cibo.
    Ma molta gente considera che avere qualche brioche confezionata , thè , acqua in frigo , sale e pepe, non significa somministrare del cibo.
    Ho cercato per mai r emonti ed effettivamente è spiegato nelle normative di non poter fornire servizi alla persona e non è consentito somministrare colazione,e cibo.
    Ma resta il dubbio se lasciare qualche prodotto confezionato in una locazione sia un infrazione o meno.
    e se si, sa indicare con esattezza articolo, comma ecc? perchè forse sono pco scaltro a leggere ed interpretare ma alla fine non ho trovato niente di chiaro.

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