Quando un’istruttoria insufficiente danneggia sia le attuazioni della L.689/1981 e che della legge n°241/1990.

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Da qualche anno, correndo il rischio di essere additato come arterosclerotico, vado ripetendo un concetto non sufficientemente condiviso da quanti accertano fatti puniti con sanzioni amministrative pecuniarie: la corretta e completa istruttoria è fondamentale sia per la correttezza e validità del verbale con cui si contesta la violazione che per la validità dei provvedimenti di natura ripristinatoria che -a seconda dei casi, in via obbligatoria o facoltativa- l’amministrazione è chiamata ad adottare in relazione ad attività che, si presumono illecite, in quanto sanzionate.

L’intima relazione che corre tra la procedure disciplinate dalla legge n°689/1981 e dalla legge n°241/1990 è fin troppo evidente, quando, in casi come quelli trattati dalla sentenza del TAR Lazio n°2660 del 21 febbraio 2017, si assiste all’annullamento giurisdizionale di un provvedimento di “ordine di cessazione dell’attività” sol perché il verbale di ispezione redatto –nel caso di specie- dalla Polizia Municipale, non era sufficientemente chiaro nel comprovare che – sempre nel caso di specie- l’area espositiva tradiva, in realtà un’illecita estensione dell’area di vendita.

Si leggano, sul punto, le parole tratte dalla sentenza:

“… la questione centrale della controversia consiste nell’appurare se correttamente l’Amministrazione … sulla base di congruenti presupposti ed elementi di fatto, ha contestato alla ricorrente l’esercizio dell’attività di vendita a cielo aperto su area privata (scoperta) destinata alla sola esposizione della merce; ovvero, se va considerata attività di vendita un’attività che si svolge sulla base degli elementi presi in considerazione nel rapporto amministrativo e se questa attività, così come viene svolta, sia conforme all’attività espositiva dichiarata dalla ricorrente e non invece un’attività di vendita surrettiziamente esercitata… In punto di fatto, va osservato che con il rapporto amministrativo che fa da presupposto alla determinazione ingiuntiva è stato accertato che l’area in questione è “asfaltata, recintata e parzialmente pavimentata; è fornita di un ingresso principale e di uno secondario; reca una vasta esposizione di articoli da giardini; sul posto vi è personale dipendente e una targa con gli orari di apertura”. Orbene, questi gli elementi di fatto accertati in sede di sopralluogo, il Collegio non può non condividere le argomentazioni di parte ricorrente sulla insufficiente ed inadeguata allegazione di indici rivelatori di una grande struttura di vendita. Si tratta, infatti, di circostanze compatibili con l’attività meramente espositiva della merce.Diverso sarebbe stato, se la Polizia Municipale avesse riscontrato elementi sintomatici in grado di far emergere il ragionevole sospetto di una surrettizia attività di vendita malcelata dall’utilizzazione di aree o locali espositivi, quali: la presenza di registratori di cassa, di arredi funzionali alle trattative di vendita, di personale addetto alle transazioni commerciali, la contiguità o promiscuità tra la parte “vendita” e quella “espositiva”, il collegamento strutturale e/o funzionale in grado di mettere in comunicazione le due aree (di vendita ed espositiva) mediante passaggi comuni. In realtà, l’area in questione dista ben trecento metri dai locali in cui si svolge l’attività di vendita vera e propria; consiste in un’area scoperta, sicché la sua recinzione svolge funzione di protezione e tutela (anche a cagione dei furti subiti dalla società); la pavimentazione (parziale) è plausibilmente funzionale alla sicurezza dei visitatori; la presenza del personale in realtà consiste in una sola unità rivenuta presso l’esposizione, cui la società avrebbe affidato compiti di custodia e guardiania della merce (circostanza che la polizia potrà sempre accertare accedendo ai contratti di lavoro); le insegne non sono affatto disvelatrici di finalità diverse in quanto recano il seguente messaggio: “… Esposizione”.

Risultato: atto annullato, amministrazione bastonata.

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