Parere in materia di attività di acconciatore in forma itinerante

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Ministero dello Sviluppo Economico

Parere in materia di attività di acconciatore in forma itinerante

Il Ministero dello Sviluppo Economico il 29 di dicembre 2016 ha pubblicato un parere in materia di   .

Di seguito un breve commento, rinviando alla lettura completa del parere allegato alla presente nota:

 

Parere n. 433949 del 29.12.2016Acconciatore: vietato l’esercizio dell’attività itinerante.

Un addetto ad attività di acconciatore ha chiesto al Mise un parere in ordine allo svolgimento di tale attività in forma itinerante con furgone attrezzato, atteso che la Camera di commercio di Lecce gli aveva negato l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane    e impedito, di fatto, lo svolgimento della predetta attività in ragione della legge 17/08/2005 n. 174, art. 2, comma 4, che vieta lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o con posteggio.

Il richiedente ritiene che il citato comma costituisca violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 271, nonché dei principi costituzionali di uguaglianza e libertà economica sanciti dagli art. 3 e 41 della Costituzione.

Il Ministero, nel fornire risposta alla richiesta di parere, non ritiene condivisibile ne fondata la censura di incompatibilità della normativa di settore, legge 174/2005, con le disposizioni introdotte dall’art. 1 del D. L. 1/2012, atteso che il divieto di esercizio dell’attività di acconciatore in forma itinerante, espresso dall’art. 2 della citata normativa, è giustificato da motivi imperativi di interesse generale connessi ai profili della sanità pubblica e della tutela dell’ambiente, nonché della protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi; di conseguenza, non può essere compreso tra le  disposizioni  da intendersi abrogate dal citato art. 1 del decreto-legge 1/2012.
Il Mise, con il parere in argomento, conclude respingendo l’interpretazione avanzata dall’istante, sostenendo che l’attività di acconciatore itinerante con detersione, taglio e asciugatura di capelli mediante l’utilizzo di un veicolo speciale munito di specifiche attrezzature circolante per strada, non può essere esercitata
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