I provvedimenti interdittivi relativi alla patente di guida “speciale”, non si estendono alla patente comune “ordinaria”.

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Il Cons. St., sez. I, 15 marzo 2017, n. 654  ha statuito che “i provvedimenti interdittivi relativi alla patente di guida speciale, conseguenti a illeciti disciplinati dal Codice della strada, commessi dal personale appartenente alle Forze armate e di polizia indicate dall’art. 138 del citato Codice, colpiscono esclusivamente la patente di guida rilasciata dall’ente d’appartenenza del suddetto personale e non anche la patente comune”.

Ad avviso della Sezione fermo restando che il titolare della patente, sia essa militare o civile, è tenuto al rispetto delle norme del Codice della Strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nell’interesse superiore alla sicurezza della circolazione, il quadro normativo depone per la separazione tra i procedimenti che riguardano la patente militare, o patente a questa assimilata, e la patente civile. Militano in tal senso diversi argomenti. In primo luogo va evidenziato che, l’art. 138, comma 12, del Codice della strada – nello stabilire che “la patente di guida è sospesa dall’autorità che l’ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell’amministrazione di appartenenza” qualora il militare guidi un veicolo immatricolato con targa civile – manifesta chiaramente l’intenzione di tenere separati i due titoli abilitativi e i relativi procedimenti che portano eventualmente alla sospensione. In secondo luogo la “separazione” tra patente militare e patente civile emerge da tutta la disciplina stabilita dal citato comma 12 dell’art. 138 del Codice della strada che, ad esempio, stabilisce che “le forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio …a) all’addestramento, all’individuazione e all’accertamento dei requisiti necessari per la guida, all’esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate”.  In terzo luogo tale separazione risponde alla necessità che le amministrazioni militari, e quelle a queste equiparate, valutino autonomamente le condizioni per il rilascio del titolo abilitativo, o per la sospensione, senza alcuna interferenza con l’autorità amministrativa preposta al rilascio, revoca o sospensione della patente civile, essendo diverse le ragioni della circolazione “per motivi di servizio” rispetto a quelle legate alle “sole” esigenze connesse alla libertà di movimento.

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