Il principio di specialità ristretto in un angolo: concorre l’art. 437 cp con l’art. 179 cds.

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Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti ha dichiarò, ai sensi dell’articolo 425 cod. proc. pen., non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato nei confronti di una persona in relazione al delitto di cui all’art. 437[1] cod. pen., ritenendo che la condotta di installazione di un dispositivo atto ad alterare il cronotachigrafo e il limitatore della velocità su un mezzo aziendale sia sanzionata in via amministrativa dall’art. 179 cod. strada.

Personalmente condivido una simile ricostruzione, atteso che il tema del principio di specialità mi è caro e che lo stesso viene normalmente travolto dai giudici che non intendono cedere il passo alla scelta legislativa di punire, in via amministrativa, condotte connotate da evidente specialità.

Non la pensa come me (e ne ha tutto il diritto) il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino, che ha chiesto l’annullamento della sentenza sopra menzionata alla Corte di cassazione.

Il risultato del ricorso è leggibile nei passi di Cass. Pen. (sez. I) 13937 del 22 marzo 2017, nei seguenti termini: “La questione di cui è investito il Collegio è se in relazione al rapporto fra l’art. 437 cod. pen. e l’art. 179 cod. strada, debba trovare applicazione il principio di specialità, di cui all’art. 9 legge n. 689/1981, secondo il quale in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra all’esito del confronto tra le diverse fattispecie astratte (Sezioni Unite n. 1963 del 28/102010,)…Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è un delitto doloso di pericolo, ove il pericolo consiste nella verificazione in conseguenza della condotta di rimozione o di commissione del disastro o dell’infortunio che costituisce, secondo quanto previsto dall’art. 437, comma secondo, cod. pen., una circostanza aggravante (Sez.1 n. 20.370 del 20/04/2006,). A ciò si aggiunga che il reato del codice penale, come evidenziato anche nell’ultima massima riportata, è punito esclusivamente a titolo di dolo, mentre la fattispecie del codice della strada, essendo sanzionata solo in via amministrativa, può essere punita sia a titolo di dolo che di colpa. I destinatari e le condotte delle due disposizioni sono diversi, in quanto l’art. 437 c.p. punisce chi «omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia», mentre l’art. 179 cod. strada solo chi «circola» o «il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto… che mette in circolazione» un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con «cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante», punendoli anche se non sono autori della manomissione, a differenza della norma penale. Ad avviso del Collegio, la violazione del codice della strada oggetto di esame non può considerarsi speciale, se non per il fatto che attiene in modo specifico al «cronotachigrafo», mentre la norma del codice penale parla più genericamente di «impianti, apparecchi o segnali», rispetto al delitto di cui all’art. 437 cod. pen. tanto da escluderne l’applicazione al caso concreto. Se è vero, quindi, che in linea di massima la diversità dei beni giuridici coinvolti non esclude il ricorso al summenzionato principio di specialità, come espressamente affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopracitata, è anche vero che nel caso di specie le diversità strutturali tra le fattispecie astratte sono tali da escludere che possa parlarsi di concorso apparente tra le disposizioni e da far ritenere, invece applicabili, ove sussistenti i rispettivi presupposti, entrambe le norme.

Le finalità di tutela dell’art. 437 cod. pen. esprimono una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del codice della strada, così da non potersi ritenere la norma codicistica generale rispetto a quella di cui all’art. 179 cod. strada e da ravvisare al più una mera interferenza, nel senso precisato dalla pronuncia delle Sezioni Unite. In proposito è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata nel senso di riconoscere all’art. 437 cod. pen. un ambito di applicazione che coinvolge non solo i lavoratori esposti allo specifico rischio lavorativo, ma anche i terzi. Si è, infatti, affermato che «ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa descritta dall’art. 437 cod. pen., è necessario che l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno astratta, anche se non abbisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro» (Sez. 1, Sentenza n. 18168 del 20/01/2016, P.M. in proc. Antonini, Rv. 266881), così ricomprendendosi anche, nell’ipotesi in esame attinente la circolazione stradale, i terzi (id est: gli altri utenti della strada) che possono venire in contatto con la fonte di pericolo”.

Su queste basi argomentative, la sentenza è stata cassata con rinvio.

Nulla di nuovo, si potrebbe chiosare, rispetto alla tendenza ad una pratica esegetica restrittiva (oltre ogni senso logico della voluntas legis) che la Cassazione, in questi anni, riserva sempre all’articolo 9 della L.n°689/1981.

Il messaggio che va propagato agli addetti ai servizi di polizia stradale resta: oltre a contestare violazioni, scrivete anche4 alla Procura… tanto -se e quando vogliono- un’ipotesi concorrente di reato, nella moltitudine che ci offre l’Ordinamento, attagliabile al caso concreto, la si trova sempre (ovviamente, questa chiosa è una provocazione).

[1]“ Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.

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