La riemersione del diritto penale: peculato d’uso, in tema di veicoli sequestrati circolanti.

0
184

Qualche giorno fa, il collega ed ottimo conoscitore del codice della strada, Serafino Mauriello, mi coinvolgeva in un’interessante analisi sul rapporto tra l’articolo 213 CdS, l’art. 334 cp e la rassegnata  (nel senso di “passata in rassegna”) posizione della Cassazione penale che ha confermato, nel 2012, la sentenza della Corte di appello di Catania, che condannò un custode non proprietario per peculato d’uso, in relazione alla circolazione con il veicolo affidato alle sue cure.

Mi ha partecipato gli estremi della sentenza che non conoscevo e che -sebbene non nuovissima- si è rivelata di grande interesse; per questo motivo ritengo doveroso parteciparla a tutti i lettori.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., 18-09-2012, n. 35767, afferma il seguente principio: “la fattispecie di impossessamento, consumata dal custode che non sia proprietario del mezzo o che non agisca in suo concorso o nel suo interesse e che si realizzi con la condotta di abusiva circolazione di mezzo sottoposto a sequestro, configura il delitto di peculato d’uso (Sez. 6, 15 giugno 2011, dep. 8 luglio 2011, n. 26812)”.

Dalla sentenza si comprende bene il contesto di riferimento; le Sezioni unite  hanno affermato il principio di diritto che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra esclusivamente l’illecito previsto e sanzionato dall’art. 213 CdS., comma 4, perchè il concorso tra la norma penale di cui all’art. 334 cp e quella amministrativa costituita dal medesimo art. 213 C.d.S. va giudicato solo apparente, la seconda essendo norma speciale rispetto alla prima, limitatamente, appunto, alla sola circolazione abusiva (Sez. un. 28 ottobre 2010, dep. 21 gennaio n. 1963).

“Ad avviso del Collegio, il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite rileva per il solo caso in cui sussista una relazione in qualche modo personale, diretta o indiretta che sia, tra la titolarità del bene sequestrato, cui si riferisce la violazione, e l’autore della condotta di abusiva circolazione, che per sè realizza con immediatezza la condotta di sottrazione. Infatti, la fattispecie sottoposta all’esame delle Sezioni unite era appunto relativa a un contesto che avrebbe altrimenti sollecitato l’applicazione dell’art. 334 cp. e cioè una situazione nella quale rileva la condotta o del proprietario o di soggetto che in qualche modo agisca con il consenso o nell’interesse del primo, sottraendo alla custodia il bene mediante la circolazione abusiva. Tale relazione necessaria è, sia pure indirettamente, confermata dalla previsione, nell’art. 213 C.d.S., della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che risulta effettivamente congrua a ricollegare anche la stessa fattispecie amministrativa ad una sorta di “patologia” di una situazione altrimenti “fisiologica” di circolazione del mezzo e di idoneità alla guida di chi ne ha la legittima disponibilità d’uso. Diversa e la situazione del custode, persona terza e che agisca per proprio interesse, poichè in tal caso rileva la sua qualifica pubblicistica e la funzione conseguentemente svolta, nell’interesse pubblico che comporta l’appropriazione da parte di un soggetto del tutto estraneo ad ogni relazione con il bene sequestrato e in violazione degli obblighi propri dello svolgimento di uno specifico servizio pubblico”.

Invero, la posizione della Suprema Corte mi convince poco, in quanto anche questa fattispecie dovrebbe entrare, per assorbimento, nella fattispecie amministrativa definita dalla norma del codice della strada.

Un ritorno, in buona sostanza alla giurisprudenza che da sempre resiste alla piana applicazione dell’articolo 9 della L.689/1981 (Cfr.: Cass. pen., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 4238). Ma la mia opinione vale poco… la Cassazione è Cassazione….

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui