CONCETTO AMPIO DI “GESTIONE “ DI UNA DISCARICA ABUSIVA CASSAZIONE PENALE SENTENZA N°12159 del 14/03/2017

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Il concetto di “gestione” di una discarica abusiva, già revisto dall’art. 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successivamente recepito dall’art. 256, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006 e,  da ultimo, per quanto qui di rilievo, dall’art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. n. 172 del 2008, convertito in L. n. 210 del 2008, deve essere inteso in senso ampio; nello stesso deve infatti includersi qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente. Sicché più soggetti possono concorrere, a titolo di dolo o colpa, nella “gestione” di una discarica abusiva, quali i responsabili di imprese che smaltiscono rifiuti propri, i responsabili di imprese che smaltiscono rifiuti di terzi, i trasportatori, i proprietari dell’area interessati, nonché, per quel che rileva nella specie, i pubblici amministratori

 

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