Quesito: apertura di un asilo nido e competenze della polizia locale.

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
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Quesito: apertura di un asilo nido e competenze della polizia locale.

Si gradirebbe sapere quali sono le competenze della polizia locale in ordine all’apertura di un asilo nido; grazie .  Agente di P.M. G. A.

Risposta

 

Ritengo che la Polizia locale, in materia, abbia competenze in ordine alla:

1- verifica della destinazione d’uso del locale ove viene esercitata tale attività;

2- possesso del requisito igienico sanitario attestato dall’ASL competente per territorio;

3- registrazione sanitaria, nel caso in cui si somministrino alimenti e bevande ai bambini o siano consumati pasti, ancorchè portati da casa;

4- verificare che nella struttura siano presenti servizi igienici separati per i bambini e per il personale docente e non docente, nonchè servizi igienici per gli stessi piccoli di formato ridotto rispetto a quelli standard in uso per gli adulti (tale controllo, di prassi, toccherebbe al personale ASL).

5- verifica possesso del Certificato prevenzione incendi, ai sensi del DPR 1 agosto 2011,n. 151, qualora nell’asilo sono presenti più di 30 persone. (vedi il  punto 67/B dell’Allegato I dello stesso D.P.R. n. 151/2011). 

            Per 30 persone si devono intendere tutti coloro che frequentano costantemente la struttura: bambini, educatori e personale di servizio.

            Gli Asili nido già esistenti dovevano adeguarsi entro il 7 ottobre 2013; termine differito al 7 ottobre 2014 dall’art. 38 del D. L. 21 giugno 2013 , n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

            Quindi, sia le nuove aperture che gli asili nido già esistenti, in quanto attività rientranti nella categoria B (attività a medio rischio), dovranno presentare, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, un progetto di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi con istanza di valutazione preventiva e l’acquisizione del parere di conformità ed entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione completa, i Vigili del fuoco rilasciano il prescritto parere.

            A seguito dell’acquisizione di tale parere il titolare dell’asilo potrà presentare la S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 151/2011, art. 4, corredata da:

  • un’asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell’opera alla regola tecnica e, se previsto, al progetto approvatodal Comando provinciale VV. FF.;
  • le certificazioni e/o le dichiarazioni atte a dimostrare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d’impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in corformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. 

            Al momento della presentazione della predetta documentazione, verrà rilasciata una ricevuta che consentirà di esercitare immediatamente l’attività.  

            Entro sessanta giorni dalla presentazione della Scia il Comando provinciale dovrà concludere l’iter procedurale con il rilascio del certificato prevenzione incendi (CPI).

Sanzioni

            Il D. Lgs. 139/06, art. 20, comma 1, stabilisce che “l’omessa richiesta del CPI è punita con l’arresto fino ad 1 anno o con l’ammenda da € 258 a € 2582”. Mentre il comma 3 prevede che “il Prefetto può disporre la sospensione dell’attività nel caso in cui il soggetto responsabile omette di richiedere il CPI. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo”.

 C. te Michele Pezzullo

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