Non è incostituzionale il mancato espletamento della delega in materia di depenalizzazione.

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Il Tribunale ordinario di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76 e 77 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67). Tale decreto legislativo ha attuato la delega contenuta nell’art. 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), volta alla trasformazione in illeciti amministrativi di una serie di reati, individuati sia genericamente, in base al tipo di trattamento sanzionatorio (cosiddetta depenalizzazione “cieca”, relativa ai reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, con l’eccezione dei reati riconducibili ad un elenco di specifiche materie), sia nominativamente (con riferimento a specifiche condotte ritenute non più meritevoli di pena).

Il rimettente ricorda che l’art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016, in attuazione della depenalizzazione “cieca”, ha previsto, al comma 1, la depenalizzazione (con contestuale trasformazione in illeciti amministrativi) di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. Osserva che il comma 3 del medesimo art. 1 ha, tuttavia, sancito l’inapplicabilità della depenalizzazione ai reati contemplati dal codice penale e, dunque, anche a quello punito dall’art. 392 cod. pen., oggetto del giudizio sottoposto alla sua cognizione, per il quale è prevista la sola pena della multa fino ad euro 516.

Il giudice a quo assume che costituirebbe chiara volontà del legislatore delegante quella di depenalizzare indistintamente tutte le fattispecie penali – siano esse previste nel codice o in leggi speciali – punite con la multa o con l’ammenda, con la sola eccezione dei reati riconducibili all’elenco di materie di cui allo stesso art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 67 del 2014. Pertanto, la mancata depenalizzazione dei reati previsti dal codice penale e puniti con sole pene pecuniarie, non rientranti nelle materie escluse – come appunto quello di cui all’art. 392 cod. pen., di cui è questione nel processo a quo –, costituirebbe una violazione dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal legislatore delegante e, dunque, degli artt. 76 e 77 Cost. Sarebbe, altresì, violato l’art. 3 Cost. – sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia sotto quello della parità di trattamento – perché, a parere del giudice a quo, non vi sarebbe alcuna ragione a fondamento della depenalizzazione delle sole fattispecie «extra codicem», con esclusione di quelle «intra codicem».

La Corte costituzionale, con sentenza n°127 del 26 maggio 2017, dichiara inammissibile il ricorso, statuendo che “La costante giurisprudenza di questa Corte afferma che il contenuto della delega legislativa, e dei suoi principi e criteri direttivi, deve essere identificato accertando il complessivo contesto normativo e le finalità che la ispirano. Questa stessa giurisprudenza chiarisce che la delega non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge di delega. Per parte sua, l’attività del delegato deve inserirsi in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della legge delega (sentenze n. 250 e n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, n. 119 del 2013). Da questo punto di vista, la rilevata esistenza di oggettive incertezze nella stessa ricostruzione del coerente significato di taluni principi e criteri direttivi accentua la responsabilità del legislatore delegato, il quale deve procedere all’approvazione di norme che si mantengano comunque nell’alveo delle scelte di fondo operate dalla legge delega (sentenza n. 278 del 2016), senza contrastare con gli indirizzi generali desumibili da questa (sentenze n. 229 del 2014, n. 134 del 2013 e n. 272 del 2012). Tale coerenza fra legge delega e decreto legislativo assume, del resto, peculiare crucialità quando, come accade nella presente fattispecie, siano in questione scelte di politica criminale compiute dal Parlamento, nel senso della depenalizzazione di alcune fattispecie di reato. In tal caso, il controllo sul rispetto dell’art. 76 Cost., e quindi sulle modalità di esercizio, da parte del Governo, della funzione legislativa delegata, è anche strumento di garanzia del principio della riserva di legge sancito, in materia penale, dall’art. 25, secondo comma, Cost., che attribuisce al Parlamento funzione centrale, tanto nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenza n. 5 del 2014), quanto nella selezione delle materie da depenalizzare…. Alla luce di tali complessive premesse, l’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui stabilisce che la depenalizzazione non si estende ai reati (puniti con sola pena pecuniaria) previsti dal codice penale, e, in particolare, all’art. 392 cod. pen. (della cui applicazione si discute nel processo a quo), non viola i principi e criteri direttivi della legge delega. A fronte di elementi testuali della legge delega suscettibili di divergenti letture, il Governo si è assunto consapevolmente la responsabilità di effettuare una specifica scelta di “riempimento” normativo, alla luce di una plausibile interpretazione dell’art. 2 della legge n. 67 del 2014. In particolare, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, trasmessa al Senato della Repubblica in data 17 novembre 2015, afferma che due argomenti hanno sostenuto la scelta «di escludere che la clausola generale di depenalizzazione possa operare nei confronti del codice penale»”.

Sul piano personale sono soddisfatto della pronuncia che conferma che le interpretazioni da me patrocinate non sono sempre lontane dal solco della giurisprudenza costituzionale. Con il libro che pubblicammo, nel gennaio 2016, sull’argomento, io e l’amico Piccioni, tratteggiammo le ipotesi di ipotetica incostituzionalità del mancato espletamento della delega, ma ritenemmo che esse non potessero essere sufficienti per procurare l’illegittimità costituzionale dell’art. 8/2016.

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