Circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario.

0
595

Quali sono gli elementi da valutare per potersi escludere la responsabilità del proprietario del veicolo non caso di accertamento di sanzioni amministrative ?

La Cass. civ., sez. VI 2, 21/10/2014, n. 22318 ha preso posizione sulla questione sollevata e ne ha ribadito i contorni precisi.

 Richiamando analogicamente l’art. 2054 c.c. (sulla responsabilità aquilana dei soggetti coinvolti in sinistri stradali), ne afferma la perfetta aderenza ai richiamati principi.

 In soldoni, il proprietario del veicolo non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo “contro la sua volontà” (prohibente domino).

Di conseguenza la volontà contraria deve manifestarsi in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate.

 Nel caso di specie, la valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo deve essere compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto e che il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

In concreto, ad es. se il veicolo è privo di assicurazione obbligatoria e del certificato di circolazione il proprietario è tenuto a vigilare in maniera ancor più pregnante, per evitare che il trasgressore utilizzasse un mezzo che non può circolare.

Conclude, il Collegio, ribadendo che le cautele da adottarsi nello specifico possono essere l’occultamento delle chiavi o tutte le altre misure idonee a dimostrare la precisa volontà di non consentire l’utilizzo del mezzo.

Ultima notazione a margine. Il rigetto del ricorso perché totalmente infondato ha fatto discendere anche la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

 Michele  Orlando

 P.A.sSIAMO

 

 

 

 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui