Il diniego di ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico.

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Quanto alla disdetta della originaria concessione di occupazione di suolo pubblico secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, essa non ha natura discrezionale, ma vincolata (Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2000, n. 327; 31 dicembre 2014, n. 6449, a mente della quale tra l’altro “…la comunicazione della volontà di non proseguire il rapporto non è affatto caratterizzata dalla valutazione necessaria dell’interesse pubblico, ben potendo essere determinata, in concreto, da altre ragioni, non rappresentando, quindi l’interesse pubblico il presupposto della disdetta, ma, semplicemente, uno dei motivi, della determinazione assunta dal concedente. La disdetta è riferita alla normale scadenza del rapporto, allo scopo di impedire la rinnovazione tacita del servizio svolto dal precedente gestore, inserendosi nel fisiologico sviluppo paritetico del rapporto, indipendentemente dalle ragioni addotte dall’amministrazione”).

Quanto invece al diniego di ampliamento della originaria concessione, non può sottacersi che si è in presenza di un atto di natura discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità salva la manifesta irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, illogicità o sviamento di fatti, estremi che non si rinvengono nel caso di specie, in cui l’amministrazione ha puntualmente indicato le ragioni ostative facendo riferimento anche al parere espresso dall’autorità preposta alla cura del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico.

Ciò non toglie che –sebbene si versi in ambito discrezionale- la scelta dell’amministrazione possa essere irragionevole o insensata.

Il Consiglio di Stato, pur disegnando il confine della sua giurisdizione sul tema,, conferma (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25 maggio 2017, n. 2459) la legittimità della scelta di un Comune di non accordare un ampliamento di superficie, avendo riscontrato la linearità e ragionevolezza della scelta adottata.

Si parva licet magnis componere, stessa sorte ha subito un ricorrente, in fase cautelare, contro un diniego di ampliamento disposto dal SUAP del Comune di Pistoia (Cfr. Ord., TAR Toscana, SEZ.II, dep. 31/5/2017). Alla base del rigetto della domanda cautelare, le stesse argomentazioni logiche della epigrafata sentenza del Consiglio di Stato: la trasparenza dell’azione dell’amministrazione, la linearità del procedimento, la ragionevolezza della scelta compiuta dall’amministrazione, fondata su validi presupposti di fatto, bene argomentati e rappresentati al giudicante.

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