I due termini per la notifica valgono anche per le sanzioni amministrative.

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Il principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario dell’atto è applicabile anche ove si tratti di atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio, non ostandovi la loro recettizietà, le volte in cui dalla conoscenza dell’atto stesso decorrano i termini per l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato, e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel menzionato procedimento in caso di mancata comunicazione, entro un certo termine, delle condotte censurate.

Con questa massima, le Sezioni Unite della S.C. (Cass. civ. Sez. Unite, 17/05/2017, n. 12332) hanno ribadito che non è assolutamente pensabile che il sistema sanzionatorio amministrativo possa essere eccentrico rispetto alle altre materie, in tema di notifica. La decadenza matura, quindi, se entro il termine di Legge non si deposita il piego all’ufficiale postale, non già se entro il termine l’atto non sia stato ricevuto.

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